Il giudice di pace, istituito dalla l. 21 novembre 1991, n. 374, assume le competenze del soppresso giudice conciliatore. Esso esercita la giurisdizione in materia civile e penale e funzione conciliativa in materia civile.
L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30. La legge istitutiva prevede anche la possibilità di istituire sedi distaccate in uno o più comuni del mandamento.
Il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 ne riduce sostanzialmente il numero estendendo la competenza territoriale del singolo ufficio all'intero circondario.