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  • Giudice di sorveglianza
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  • Giudice di sorveglianza
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  • Il Giudice di sorveglianza, previsto dal Codice penale e dal Codice di procedura penale del 1930, è disciplinato dal regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con r.d. 18 giu. 1931, n. 787, ha sede presso ogni Tribunale, e in quelle designate dal ministro di grazia e giustizia, con il compito di vigilare sull’esecuzione delle pene, deliberare circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dare parere sull’ammissione alla libertà condizionale. Le funzioni del Giudice di sorveglianza, che sono svolte nella circoscrizione ove il condannato deve espiare la pena, sono ispettive, deliberative e consultive. Visita periodicamente gli stabilimenti e accerta l’osservanza delle disposizione di legge, mentre la vigilanza per le pene da scontarsi nel carcere mandamentale è affidata al pretore. Le funzioni deliberative riguardano essenzialmente il trattamento e la condizione dei detenuti; ha tutte le competenze amministrative elencate nel regolamento. Dà parere sull’ammissione alla libertà condizionale e sulla concessione delle grazie. Il decreto istituisce la matricola dei detenuti e, nella Tabella P, vengono elencati i registri che debbono essere tenuti negli stabilimenti. Il nuovo ordinamento penale italiano disciplina le misure di sicurezza, commisurate alla pericolosità sociale della persona e ad una finalità di prevenzione, anche se di fatto risultano applicate anche come misure di natura repressiva. Il Giudice di sorveglianza ha competenze molto ampie in ordine all’applicazione, modificazione e sostituzione delle misure di sicurezza, per le quali ha anche una funzione consultiva per la revoca, concessa dal ministro. L’art. 45 dell’ordinamento giudiziario, approvato nel 1941, così sintetizza le attribuzioni del Giudice di sorveglianza: funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sull’applicazione delle misure amministrative di sicurezza. Il Giudice di sorveglianza ha rapporti intercorrenti con gli altri organi dell’esecuzione penale, il Giudice dell’esecuzione, il direttore dello stabilimento e il pubblico ministero. Questo sistema, salvo le necessarie modifiche intervenute soprattutto a seguito della caduta del regime fascista e dell’emanazione della costituzione repubblicana, è rimasto sostanzialmente invariato fino al 1975. [fonte: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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