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  • Sezione distaccata di tribunale
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  • Sezione distaccata di tribunale
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  • Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, istituisce sezioni distaccate del tribunale ordinario, stabilendone la sede (solitamente coincidente con quella delle soppresse preture) e la circoscrizione territoriale, attraverso una apposita tabella annessa al decreto che elenca i comuni che ne fanno parte. All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio. Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.
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