skos:scopeNote
| - La riforma Grandi (r.d. 30 gen. 1941, n. 12) modifica la denominazione ufficiale dell’istituto in quella di Tribunale. «Il tribunale ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento» (Capo III, sezione prima, art. 42). Riguardo alle competenze, il Tribunale esercita:
- giurisdizione in primo grado ed in appello in materia civile, e in primo grado nelle controversie individuali in materia corporativa;
- giurisdizione in materia penale, in primo grado e in appello;
- delibera in camera di Consiglio nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ed esercita nei modi stabiliti dalle leggi le altre attribuzioni ad esso deferite.
Il Codice di procedura civile all’art. 30 recita: «Appartiene al Tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell’articolo precedente (Corte di assise), e che non sono di competenza del Pretore».
In ogni Tribunale viene incaricato dell’istruzione penale un giudice per ciascun anno, esclusi i casi di quei tribunali (tabella L, Tribunali ai quali sono addetti Presidenti e Procuratori del Re Imperatore di grado IV, Consiglieri istruttori e Procuratori aggiunti del Re Imperatore di grado V) in cui la funzione è esercitata da consiglieri di Corte di appello .
Il Tribunale può essere suddiviso in più sezioni cui sono devolute separatamente o in maniera promiscua le controversie in materia corporativa, gli affari penali e i giudizi in grado di appello.
Con d.lgs.lgt. 5 ott. 1945, n. 679 , che modifica il Codice penale e il Codice di procedura penale, viene parzialmente modificato l’art. 30 del c.p.p. del 1930 sulla competenza del tribunale.
La Costituzione repubblicana stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Le assicurazioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura.
I magistrati sono irrimovibili e si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione penale.
In concomitanza all’introduzione del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.p.r. 22 set. 1988, n. 447, vengono emanati il d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni e successivamente il d.lgs. 28 lug. 1989, n. 273, per l'attuazione e il coordinamento delle norme presente in quel d.p.r. I testi apportano modifiche sostanziali al r.d. 30 gen. 1941, n. 12 sull’ordinamento giudiziario, modificando la denominazione del tribunale in quella di Tribunale ordinario.
[fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
|