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  • Sede distaccata di pretura
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  • Sede distaccata di pretura
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  • Con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785, recante modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie, vengono istituite sedi distaccate di pretura. Il decreto stabilisce infatti, all'art. 4: "Nell'annessa tabella B sono designati i Comuni nei quali il Pretore del mandamento può trasferirsi, a norma dell'art. 5 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, per compiervi atti di istruzione e per tenervi udienze civili e penali. In dette sedi il Pretore è autorizzato a trattare affari civili e penali riguardanti anche gli altri Comuni per ciascuna di esse indicati nella tabella medesima.". L'art. 5 precisa che non sono consentite "modificazioni relative alle aggregazioni di Comuni alle sedi per udienze periodiche, se non nei casi di riconosciuta necessità o convenienza; e sarà all'uopo provveduto con decreto Ministeriale previe informazioni dei Capi delle Corti di appello. La soppressione o istituzione di una sede periodica di giustizia, agli effetti preveduti nell'articolo precedente, potrà, in casi analoghi, essere disposta mediante Nostro decreto, su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto." Nel tempo si registrano numerosi provvedimenti puntuali relativi alla istituzione di sedi distaccate di pretura, che contribuiscono a rendere particolarmente dinamico l'assetto delle circoscrizioni mandamentali. Il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 disciplina le sedi distaccate di pretura agli artt. 40-41; l'art. 40 (Costituzione delle sedi distaccate di pretura), stabilisce che nei comuni indicati nella tabella C annessa al decreto sono costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per ciascuna di esso stabilita. In dette sedi il pretore puo' recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata. L'art. 41 dispone invece che l'istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura venga disposta tramite decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze. La modifica sostanziale all’ordinamento del 1941 è quella apportata dalla l. 1 feb. 1989, n. 30, che istituisce le preture circondariali e detta nuove norme relative alle sezioni distaccate. La legge stabilisce che il pretore ha sede in ogni capoluogo di provincia, e pubblica una tabella (tabella A) che modifica quella del 1941. Le preture esistenti a questa data e non aventi sede nei capoluoghi, diventano Sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario; anche in questo caso la tabella B annessa indica la nuova circoscrizione territoriale, abrogando la tabella B del 1941. La legge pubblica anche una tabella C in cui vengono elencate le sezioni distaccate già comprese nei mandamenti esistenti, in sostituzione della tabella C del 1941 relativa alla circoscrizione delle Sedi distaccate di pretura. Per le nuove Sezioni distaccate sono previsti un ufficio di cancelleria, ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori. Nelle Sezioni distaccate presso le quali è costituito l’ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali a norma dei codici vigenti e allo stesso modo le controversie individuali di lavoro sono trattate dal magistrato addetto. Sempre nel 1989, una serie di Decreti del Presidente della Repubblica emanati in data 7 luglio 1989 e rubricati come "Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate" dispone la soppressione di numerose sezioni distaccate di pretura, stabilendo peraltro che l'art. 41 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, debba ritenersi applicabile anche alle sezioni distaccate, attesa l'equivalenza tra che a seguito della legge n. 30/1989 si è venuta a creare tra le dizione "sede distaccata" e "sezione distaccata". I criteri di individuazione delle sedi da sopprimere sono indicati essere correlati al rapporto tra costo amministrativo dell'ufficio ed entità del servizio giudiziario, con emersione di quelle sedi in cui il carico del contenzioso risulti particolarmente esiguo. Con il d. lgs. 19 feb. 1998, n. 51, le Preture (e relative sedi/sezioni distaccate) vengono soppresse; le competenze complessive di tali uffici vengono trasferite al tribunale ordinario «fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti (art. 1)».
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