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  • Pretura
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  • Pretura
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  • In base all’ordinamento giudiziario del 1865 (l. 6 dic. 1865, n. 2626), la Pretura è istituita in ogni mandamento e, nelle città di almeno 40.000 abitanti in cui vi siano più preture, si prevede la possibilità di istituire con regio decreto Preture urbane per i giudizi penali. Il r.d. 14 dic. 1865, n. 2637, che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le corti d’assise e delle preture, pubblica la tabella delle sedi di Pretura. Il pretore ha principalmente 3 funzioni: - di giudice in materia civile e commerciale (con valore pecuniario stabilito); - di giudice in materia penale (per reati che comportano una pena restrittiva stabilita per legge o pena pecuniaria definita); - di ufficiale di polizia giudiziaria, e come tale si occupa dei primi atti istruttori. Esercita inoltre la giurisdizione volontaria: cura e tutela di minorenni e incapaci e altre attribuzioni a lui deferite. La storia degli uffici di Pretura è stata condizionata dalle modifiche apportate alla circoscrizione giudiziaria del Regno, che hanno diminuito il numero delle preture e dei pretori, sempre stabilito per legge. Inoltre, col passare del tempo si è ampliata la sfera delle competenze dei pretori. Una prima modifica alla circoscrizione giudiziaria è quella per la sola Toscana, con r.d. 14 dic. 1865, n. 2636 , con il quale vengono soppresse trenta preture. Con l. 30 mar. 1890, n. 6702, e con r.d. 9 nov. 1891, n. 669, vengono abolite 273 preture e se ne crearono quattro nuove. Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, stabilisce un pretore in ogni comune, designato da apposita tabella. Viene riaffermata la possibilità di istituire Preture urbane, nel qual caso i pretori urbani esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza per materia e per territorio del pretore mandamentale. La legge abolisce le sezioni di pretura e stabilisce la trasferta del pretore nel comune del mandamento designato dalla tabella per l’istruzione delle cause e per le udienze civili e penali da tenersi nell’ufficio del giudice conciliatore. In questo caso saranno i segretari comunali a fare le veci del cancelliere. In ogni pretura può esservi un vice pretore e solo in casi di assoluta necessità possono esserne nominati due. Con il r.d. 24 mar. 1923, n. 601, vengono di nuovo modificati il numero e le sedi delle preture. Le sezioni di pretura sono abolite, ma viene prevista la designazione (con successivo decreto) dei comuni nei quali il pretore del mandamento si recherà per compiere atti di istruzione, tenere udienze civili e penali nell’ufficio del giudice conciliatore. Il r.d. 28 giu. 1923, n. 1361, modifica ulteriormente la circoscrizione giudiziaria del Regno approvata con il precedente decreto 601/1923, e pubblica una nuova tabella contenente le nuove aggregazioni di mandamenti e distretti. Con r.d. 30 dic. 1923, n. 2785, vengono ulteriormente modificate le circoscrizioni giudiziarie e istituite sedi distaccate di pretura; è pubblicata un’altra tabella contenente ulteriori modifiche relative alle aggregazioni di mandamenti e comuni. Vi vengono indicati anche i comuni nei quali il pretore, dopo l’abolizione delle sezioni di pretura, può recarsi a tenere udienze e atti di istruzione. Tali comuni diventano sede periodica di giustizia (artt. 5 e 14), la cui soppressione o istituzione è demandata al Governo con decreto. Il r.d.l. 23 mag. 1924, n. 772, integrato dal r.d. 27 nov. 1924 n. 2057, dispone l’unificazione delle preture che sorgono in comuni sedi di più mandamenti, e istituisce un ufficio unico di pretura con competenza sull’intero mandamento. Ripartisce l’ufficio in sezioni civili e penali e, quando vi siano più sezioni civili, stabilisce di assegnare ad una di esse le cause commerciali. Prevede anche l’istituzione di sedi promiscue. Negli anni successivi si registrano numerose modifiche alle circoscrizioni territoriali delle preture del Regno. Il nuovo ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gen. 1941, n. 12, coordina e aggiorna le disposizioni preesistenti. L’art. 5 stabilisce numero, sedi e circoscrizioni territoriali con apposita tabella. Il pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento, determinato nella tabella B annessa al decreto. Alcuni uffici di preture sono divisi in sezioni civili e penali (tabella O). Sono consentite sezioni promiscue. Sono istituite sedi distaccate di pretura (tabella C) con propria circoscrizione, il cui funzionamento è regolato da norme particolari. Funzioni e attribuzioni del pretore sono: - giudice in materia civile in primo grado e in appello, e in primo grado nelle controversie individuali in materia corporativa; - giudice in materia penale; - giudice tutelare. La funzione di pubblico ministero è esercitata da uditori, vice pretori anche onorari, funzionari di pubblica sicurezza, o dal podestà del comune, dal vice podestà, dal segretario o vice segretario comunale. L’ordinamento giudiziario del 1941 è rimasto il fondamento dell’ordinamento italiano e negli anni è stato modificato limitatamente a singoli articoli. In particolare, il r.d. 31 dic. 1963, n. 2105, che modifica le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, dispone nuove istituzioni e soppressioni di preture e di sedi distaccate e aggregazioni di comuni e frazioni di comuni a preture diverse da quelle da cui dipendevano. Il d.p.r. 10 gen. 1966, n. 67, pubblica ulteriori modifiche alla circoscrizione di alcune sedi distaccate di pretura istituite con decreto 2105/1963. Con d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, che approva le norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, viene introdotto il seguente comma sulle sezioni della pretura: «In ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario e costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari». L’art. 40 recita inoltre: «Sono istituiti gli uffici della Procura della repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario». La l. 1 feb. 1989, n. 30 determina una modifica sostanziale all’ordinamento del 1941, istituendo le preture circondariali. [fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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