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  • Tribunale di commercio
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  • Tribunale di commercio
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  • Competenze e organizzazione del Tribunale di commercio vengono regolate dal r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario. Il decreto stabilisce che in ogni capoluogo di provincia vi è un Tribunale di commercio, ma che, in caso di necessità, possono istituirsi altri tribunali di commercio con regio decreto. I tribunali di commercio giudicano in prima istanza e in appello le cause loro deferite dal Codice di commercio e dalle altre leggi. Sono composti da un presidente, giudici ordinari e supplenti scelti nella categoria dei commercianti. Possono essere divisi in più sezioni per la cui formazione si osservano le norme prescritte per i tribunali civili e correzionali. Il numero dei votanti nei giudizi è di tre giudici e in mancanza del numero legale le funzioni sono provvisoriamente devolute con regio decreto al Tribunale civile e correzionale del circondario. La l. 25 gen. 1888, n. 5174 , che abolisce i tribunali di commercio ed affida gli affari di loro competenza ai tribunali civili correzionali, entra in vigore il 1° aprile 1888. [fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato]
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