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| - Tribunale di commercio (1865-1888)
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| - Tribunale di commercio (1865-1888)
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| - Competenze e organizzazione del Tribunale di commercio vengono regolate dalr.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario. Il decreto stabilisce che in ogni capoluogo di provincia vi è un Tribunale di commercio, ma che, in caso di necessità, possono istituirsi altri tribunali di commercio con regio decreto.I tribunali di commercio giudicano in prima istanza e in appello le cause loro deferite dal Codice di commercio e dalle altre leggi. Sono composti da un presidente, giudici ordinari e supplenti scelti nella categoria dei commercianti.Possono essere divisi in più sezioni per la cui formazione si osservano le norme prescritte per i tribunali civili e correzionali. Il numero dei votanti nei giudizi è di tre giudici e in mancanza del numero legale le funzioni sono provvisoriamente devolute con regio decreto al Tribunale civile e correzionale del circondario.Lal. 25 gen. 1888, n. 5174, che abolisce i tribunali di commercio ed affida gli affari di loro competenza ai tribunali civili correzionali, entra in vigore il 1° aprile 1888.
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Competenze e organizzazione del Tribunale di commercio vengono regolate dalr.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario. Il decreto stabilisce che in ogni capoluogo di provincia vi è un Tribunale di commercio, ma che, in caso di necessità, possono istituirsi altri tribunali di commercio con regio decreto.I tribunali di commercio giudicano in prima istanza e in appello le cause loro deferite dal Codice di commercio e dalle altre leggi. Sono composti da un presidente, giudici ordinari e supplenti scelti nella categoria dei commercianti.Possono essere divisi in più sezioni per la cui formazione si osservano le norme prescritte per i tribunali civili e correzionali. Il numero dei votanti nei giudizi è di tre giudici e in mancanza del numero legale le funzioni sono provvisoriamente devolute con regio decreto al Tribunale civile e correzionale del circondario.Lal. 25 gen. 1888, n. 5174, che abolisce i tribunali di commercio ed affida gli affari di loro competenza ai tribunali civili correzionali, entra in vigore il 1° aprile 1888.
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Tribunale di commercio (1865-1888)
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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