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| - La figura del conciliatore viene istituita con il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626 , relativo all'Ordinamento giudiziario del Regno, e con il codice di procedura civile 23 giu. 1865. In base a tale decreto la circoscrizione giudiziaria del Conciliatore corrisponde al comune: «in ogni comune vi ha un Conciliatore», ma nei casi in cui un solo conciliatore fosse insufficiente per vastità di popolazione o altre cause, poteva esserne previsto un numero maggiore. Di carattere puramente onorifico, la carica comporta la composizione e il giudizio delle controversie civili su richiesta delle parti. Il conciliatore ha una funzione contenziosa limitatamente alle azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili non eccedenti lire 30; dura in carica tre anni, ma può essere riconfermato. Sostituto del conciliatore era il suo collega viciniore dello stesso mandamento o il pretore le cui sentenze sono inappellabili. La funzione di cancelliere presso il giudice conciliatore è svolta dal segretario comunale o dal suo sostituto (per questo motivo la documentazione del Conciliatore è spesso conservata negli archivi comunali).
La l. 23 dic. 1875, n. 8392, portante alcune modificazioni all’ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, introduce accanto al Conciliatore un vice-conciliatore in ogni Comune, ma non innova rispetto alle competenze né alle circoscrizioni territoriali.
La l. 16 giu. 1892, n. 261, il cui regolamento viene approvato con r.d. 26 dic. 1892, n. 728, allarga invece le competenze del Conciliatore e specifica l’ampiezza della sua circoscrizione decretando che nei comuni divisi in mandamenti vi sarà un Conciliatore in ciascun mandamento, mentre nei comuni divisi in borgate o frazioni o quartieri potranno essere istituiti diversi Uffici di conciliazione. La competenza del conciliatore viene estesa alle azioni personali, civili e commerciali o relative ad altre fattispecie, purché di valore non superiore a lire 100. Nei comuni che non sono sede di pretura, le attribuzioni del pretore potranno essere delegate al Conciliatore.
Il r.d. 14 dic. 1921 , sull’ordinamento giudiziario, afferma che i conciliatori esercitano funzioni giudiziarie, ma non li include all’interno dell’ordine giudiziario; stabilisce altresì che i conciliatori e il loro funzionamento sono regolati da leggi speciali.
La l. 15 set. 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, estende la competenza del Conciliatore alle cause con valore di lire 400; sancisce l’inappellabilità delle sentenze dei conciliatori in cui valore non ecceda le 150 lire. Dovendo procedere al riordinamento generale delle circoscrizioni giudiziarie e alla riforma del Codice di procedura civile, la sua entrata in vigore viene prorogata prima con r.d. 25 feb. 1923, n. 324 e poi, con il r.d. 6 set. 1923, n. 1920 al 1° gen. 1924.
Il r.d. 15 lug. 1923, n. 1563 stabilisce che la circoscrizione territoriale degli Uffici di conciliazione nei Comuni divisi in mandamenti è modificata in conformità alla nuova circoscrizione dei mandamenti determinata dalla tabella annessa al precedente r.d. 24 mar. 1923, n. 601. La nuova circoscrizione degli Uffici di conciliazione entrerà in vigore il I ott. 1923.
Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12 include nella disciplina delle autorità giudicanti anche il giudice conciliatore, regolato da leggi speciali. La legge non innova rispetto alla circoscrizione territoriale (In ogni comune ha sede un giudice conciliatore), ma prevede anche più uffici nei comuni divisi in borgate o frazioni; riafferma l’esistenza di uno o più vice conciliatori; per la competenza viene riaffermata la funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa il Conciliatore decide in base al dispositivo degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile; decide delle cause il cui valore non ecceda lire 600. Leggi successive modificheranno essenzialmente la competenza per valore dei giudici conciliatori, fino alla loro soppressione, con la l. 21 nov. 1991, n. 374, che ne trasferisce le competenze al giudice di pace.
[fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato]
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