descrizione contes...ico istituzionale
| -
<p>Il 13 maggio 1814 mons. Agostino Rivarola, nominato da Pio VII delegato apostolico in Roma con il compito di riassumere l'esercizio della sovranità pontificia in tutto lo Stato, pubblicava un editto con disposizioni che in realtà ebbero efficacia molto breve e solo nelle province dette di prima recupera, già unite all’impero francese, cioè il Lazio e l'Umbria. L’editto Rivarola aboliva i codici napoleonici civile, di commercio, penale e di procedura, ma manteneva il sistema ipotecario "che corrisponde all'antica intavolazione", e richiamava in vigore la legislazione civile e penale vigente nel 1809 alla cessazione del governo pontificio (art. 1); dichiarava cessata ogni giurisdizione dei magistrati civili e penali, che sarebbero stati sostituiti da magistrati di nuova nomina, quindi aboliva tutti i tribunali (art. 2); dichiarava soppresso "il così detto stato civile" e ordinava la restituzione ai parroci di tutta la documentazione, "libri, carte, e scritture appartenenti alle parrocchie" (art. 3); aboliva "in tutta la loro estensione i diritti e percezioni del registro, la carta bollata e il sacrilego demanio". Tutte le rendite e i diritti sarebbero stati sottoposti all'amministrazione di una speciale commissione che avrebbe provveduto alla restituzione dei beni non alienati, ai pagamenti delle pensioni del mese di maggio e alla manutenzione delle chiese già sussidiate dalla soppressa commissione delle chiese (artt. 4-6); infine riportava al valore del dicembre 1808 il prezzo del sale e il dazio sul vino e ribassava anche la dativa reale sui beni rustici e urbani (art. 8)<note>Pochi giorni dopo la notificazione del soprintendente provvisorio delle poste del 17 maggio ordinava la riduzione alla metà della tassa delle lettere e affrancazione dei corrieri.</note>.<lb/>
Nelle province di seconda recupera, Bologna e Romagne e Marche, che avevano fatto parte del regno d’Italia, e Benevento, che aveva fatto parte del regno di Napoli - territori riconsegnati al pontefice con l’atto finale del congresso di Vienna - un editto del segretario di Stato card. Ercole Consalvi datato 5 luglio 1815 pubblicava norme diverse da quelle del Rivarola, molte delle quali rimarranno fondamentali per la restaurazione pontificia. Il Consalvi istituì governi provvisori nelle tre legazioni (Bologna, Ferrara, Forlì), nelle Marche (Ancona, Macerata e Fermo) e ducato di Camerino, ed anche nel ducato di Benevento, mentre il territorio di Pontecorvo fu affidato al preside di Frosinone (art. 1); tali governi provvisori sarebbero stati esercitati da congregazioni governative residenti nei capoluoghi suddetti e presiedute da un prelato alle cui dipendenze erano posti i commissari pontifici preposti agli istituti già prefetture napoleoniche, i presidenti dei tribunali, i capi delle forze armate (artt. 2 e sgg.). Il preside dipendeva direttamente dalla Segreteria di Stato (art. 15). Erano aboliti i codici civile, penale e di procedura ma si vollero mantenere il codice di commercio ed i tribunali commerciali (artt. 22-34) e fu conservata altresì la legislazione ipotecaria già mantenuta dall’editto Rivarola.<lb/>
Con lo stesso editto erano dichiarati “provvisoriamente” istituiti tribunali di prima istanza in tutti i luoghi in cui fossero al momento presenti, quindi furono in realtà mantenuti i tribunali preesistenti composti da tre giudici, competenti in primo grado per le cause di valore superiore ai cento scudi e in secondo grado per le sentenze pronunciate dai giusdicenti locali. Furono mantenuti anche i due tribunali di appello, uno a Bologna, l’altro in Ancona (art. 36); per sentenze difformi il terzo grado sarebbe stato portato dinanzi alla Rota romana per somme rotali, dinanzi all’altra sezione dello stesso tribunale di appello per le cause minori (art. 37); da Benevento e Pontecorvo l’appello era portato dinanzi alla Rota (art. 38). Il tribunale romano di Segnatura sostituì il napoleonico tribunale di cassazione (art. 39-41).<lb/>
Le cause minori penali sarebbero state giudicate dai giusdicenti locali, le maggiori da un tribunale criminale che avrebbe anche giudicato in appello le minori (artt. 49-50); l’appello delle cause maggiori sarebbe stato portato dinanzi ai tribunali di appello di Bologna e Ancona, a numero pieno di sette giudici e con la presenza di due assessori criminali (art. 51).
</p>
|