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| - La materia feudale dello stato da terra e in particolare del Friuli fu regolata dalla parte del senato 13 dic. 1586, la cui esecuzione venne affidata ai provveditori sopra camere. L'anno seguente (25 lu. 1587, senato) furono istituiti i tre provveditori sopra feudi, come organo temporaneo incaricato della revisione dei titoli dei feudatari, che ricevevano l'investitura dalla signoria. Ben presto però i provveditori divennero organo stabile, con attribuzioni estese via via a tutto il campo feudale anche dello Stato da mar, esclusa l'isola di Creta dove vigeva un sistema proprio. Dal 1617 (11 ag. 1617, senato) essi conferirono direttamente le investiture, salvo quelle sui beni censuari, livellari ed enfiteutici del Friuli e del Polesine, demandate rispettivamente alluogotenente di Udinee aiprovveditori sopra camere. Conoscevano in appello le sentenze dei pubblici rappresentanti in argomento feudale. Dal 1650 furono competenti sui feudi ecclesiastici (decimali; 26 nov. 1650, senato). verificavano i titoli nobiliari dei feudatari e altri nobili dello stato, con particolare riguardo a quelli rilasciati da sovrani esteri, e ne istruivano la concessione ex-novo, conservando il libro d'oro dei veri titolati, istituito con parte del senato 1673, 13 sett. Predisposero il Codice feudale a stampa (1780; vedi bibliografia), non vero codice, bensì " compilazione " secondo l'uso veneziano
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha date esistenza
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abstract
| - La materia feudale dello stato da terra e in particolare del Friuli fu regolata dalla parte del senato 13 dic. 1586, la cui esecuzione venne affidata ai provveditori sopra camere. L'anno seguente (25 lu. 1587, senato) furono istituiti i tre provveditori sopra feudi, come organo temporaneo incaricato della revisione dei titoli dei feudatari, che ricevevano l'investitura dalla signoria. Ben presto però i provveditori divennero organo stabile, con attribuzioni estese via via a tutto il campo feudale anche dello Stato da mar, esclusa l'isola di Creta dove vigeva un sistema proprio. Dal 1617 (11 ag. 1617, senato) essi conferirono direttamente le investiture, salvo quelle sui beni censuari, livellari ed enfiteutici del Friuli e del Polesine, demandate rispettivamente alluogotenente di Udinee aiprovveditori sopra camere. Conoscevano in appello le sentenze dei pubblici rappresentanti in argomento feudale. Dal 1650 furono competenti sui feudi ecclesiastici (decimali; 26 nov. 1650, senato). verificavano i titoli nobiliari dei feudatari e altri nobili dello stato, con particolare riguardo a quelli rilasciati da sovrani esteri, e ne istruivano la concessione ex-novo, conservando il libro d'oro dei veri titolati, istituito con parte del senato 1673, 13 sett. Predisposero il Codice feudale a stampa (1780; vedi bibliografia), non vero codice, bensì " compilazione " secondo l'uso veneziano
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