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| - Furono istituiti verso la metà del sec. XIII a sollievo dei procuratori di San Marco e come giudici di ogni controversia ad essi relativa, sia interna alle procuratie che verso terzi, in materia di tutele, curatele, esecuzioni testamentarie ed altre connesse. sentenziavano a legge i testamenti senza nomina di commissari, cui davano esecuzione i procuratori di San Marco dopo altra sentenza dei giudici del proprio; autorizzavano i parenti del morto intestato a partecipare con i procuratori all'amministrazione dell'eredità per conto dei pupilli o dell'erede lontano da Venezia; giudicavano le differenze tra coniugi, dopo aver tentato di assegnar loro giudici arbitrari (confidenti, 1559, 6 ag., maggior consiglio), ne sancivano la separazione e giudicavano le cause per alimenti; concedevano alla moglie assicurazione di dote sul patrimonio del marito, tranne che nei casi di fallimento, in cui intervenivano i sopraconsoli; autorizzavano la madre a disporre di mille ducati della dote per maritare o monacar figliole; eseguivano divisioni di proprietà nei casi di competenza; conoscevano le liti tra veneziani in materia di prelazioni e riguardo a beni di fuori; sequestravano le rendite dei medesimi, notificavano la disdetta agli affittuali e le scritture estragiudiziali fuori Venezia
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Furono istituiti verso la metà del sec. XIII a sollievo dei procuratori di San Marco e come giudici di ogni controversia ad essi relativa, sia interna alle procuratie che verso terzi, in materia di tutele, curatele, esecuzioni testamentarie ed altre connesse. sentenziavano a legge i testamenti senza nomina di commissari, cui davano esecuzione i procuratori di San Marco dopo altra sentenza dei giudici del proprio; autorizzavano i parenti del morto intestato a partecipare con i procuratori all'amministrazione dell'eredità per conto dei pupilli o dell'erede lontano da Venezia; giudicavano le differenze tra coniugi, dopo aver tentato di assegnar loro giudici arbitrari (confidenti, 1559, 6 ag., maggior consiglio), ne sancivano la separazione e giudicavano le cause per alimenti; concedevano alla moglie assicurazione di dote sul patrimonio del marito, tranne che nei casi di fallimento, in cui intervenivano i sopraconsoli; autorizzavano la madre a disporre di mille ducati della dote per maritare o monacar figliole; eseguivano divisioni di proprietà nei casi di competenza; conoscevano le liti tra veneziani in materia di prelazioni e riguardo a beni di fuori; sequestravano le rendite dei medesimi, notificavano la disdetta agli affittuali e le scritture estragiudiziali fuori Venezia
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha luogoProduttore
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ha luogo Sede
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è produttore di
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata produttore
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record provenienza id
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sistema provenienza
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dc:coverage
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is ha produttore
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is ha relazione con Soggetto Produttore
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