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| - Tribunale dell'agricoltura
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dc:title
| - Tribunale dell'agricoltura
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dc:description
| - I consoli dell'arte agraria, nella veste di giudici, erano chiamati a dirimere le controversie relative alla suddetta arte di Roma e nell'agro romano. La giurisdizione sia civile che criminale dei consoli fu soppressa con il già citato ordine della consulta straordinaria degli Stati romani del 17 giu. 1809; ripristinata nel 1814 fu riconfermata con motuproprio del 6 lu. 1816. In base al regolamento di procedura civile del 22 nov. 1817 il tribunale era composto da quattro consoli e da un assessore; giudicava le cause relative, come si è detto, all'arte agraria, alle materie campestri, ai danni dati, al bestiame, al taglio delle macchie ed altro. Con la notificazione di Pio VII del 29 mar. 1818 fu precisato che erano di sua competenza tutte le cause agricole, tranne quelle sulla proprietà e sul possesso dei fondi (di competenza dei tribunali ordinari) e quelle riservate al prefetto dell'annona, al presidente della grascia e al giudice delle mercedi. Il tribunale fu soppresso con motuproprio 5 ott. 1824 e la sua competenza passò ai tribunali ordinari e di commercio e per quel che si riferiva ai danni dati al tribunale del senatore o di Campidoglio
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dc:date
| - [sec. XII-1798 e 1800-1809]
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ha contesto storico istituzionale
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - I consoli dell'arte agraria, nella veste di giudici, erano chiamati a dirimere le controversie relative alla suddetta arte di Roma e nell'agro romano. La giurisdizione sia civile che criminale dei consoli fu soppressa con il già citato ordine della consulta straordinaria degli Stati romani del 17 giu. 1809; ripristinata nel 1814 fu riconfermata con motuproprio del 6 lu. 1816. In base al regolamento di procedura civile del 22 nov. 1817 il tribunale era composto da quattro consoli e da un assessore; giudicava le cause relative, come si è detto, all'arte agraria, alle materie campestri, ai danni dati, al bestiame, al taglio delle macchie ed altro. Con la notificazione di Pio VII del 29 mar. 1818 fu precisato che erano di sua competenza tutte le cause agricole, tranne quelle sulla proprietà e sul possesso dei fondi (di competenza dei tribunali ordinari) e quelle riservate al prefetto dell'annona, al presidente della grascia e al giudice delle mercedi. Il tribunale fu soppresso con motuproprio 5 ott. 1824 e la sua competenza passò ai tribunali ordinari e di commercio e per quel che si riferiva ai danni dati al tribunale del senatore o di Campidoglio
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ha luogoProduttore
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ha luogo Sede
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è produttore di
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata produttore
| - Tribunale dell'agricoltura
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| - Tribunale dell'agricoltura
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