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  • Giudice conciliatore di Porretta Terme
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  • Giudice conciliatore di Porretta Terme
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  • La figura del Giudice Conciliatore venne introdotta in Italia attraverso le riforme di Murat, nell'ordinamento napoletano, per perdurare poi nel Regno delle due Sicilie anche dopo la restaurazione borbonica, attraverso la Legge 29 maggio 1817 ed il codice civile del 1819 e per passare da qui nell'ordinamento giudiziario italiano unitario (1). Lo Stato italiano unitario recupera quindi questa magistratura con la Legge n. 2626 del 6 dicembre 1865. Tali norme stabiliscono in particolare che ogni Comune del Regno debba avere un proprio Giudice Conciliatore con il compito di ricomporre, dietro richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare sulle stesse. I Giudici Conciliatori non appartengono alla carriera giudiziaria, non sono nominati per concorso, ma ricevono la nomina direttamente dal Re, in base ad una lista presentata dal Consiglio comunale, in base a requisiti di indipendenza, carattere e prestigio e rimangono in carica per tre anni senza percepire stipendio, pur disponendo di propri uffici. Nella sua cancelleria vengono tenuti cinque registri distinti: 1) registro per l'annotazione degli avvisi di comparizione alle parti; 2) registro dei processi di conciliazione fino a lire 30; 3) registro dei processi di conciliazione oltre le lire 30; 4) registro dei processi verbali ed ordinanze; 5) registro degli originali di sentenze e provvedimenti (art. 175 R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641). Questi registri sono precedentemente numerati e vidimati dal pretore, dopodichè, una volta esauriti, vanno ad essere depositati presso l'archivio comunale di appartenenza. La funzione di cancelliere viene demandata al segretario comunale o, in mancanza, ad un'altra persona designata e ritenuta idonea dallo stesso giudice.<br />In seguito alla Legge 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili (2). Secondo il regolamento applicativo della medesima legge, contenuto nel Regio Decreto 26 dicembre 1892, n. 728, il Giudice veniva ora scelto dal Presidente del Tribunale competente all'interno di una apposita lista di eleggibili compilata dalla Giunta Comunale e proposta dal procuratore regio (3). Dal punto di vista strettamente giuridico, il conciliatore assolve due funzioni: giurisdizionale e conciliativa, infatti giudica le controversie e le ricompone quando richiesto. Pertanto se da un lato ha la facoltà semplicemente di esortare i propri concittadini ad evitare liti e discordie, dall'altro si riveste d'autorità ed emana le sue sentenze per determinate cause. Accanto alla figura del Giudice Conciliatore, la Legge del 1892 prevedeva la presenza di un vice-conciliatore e di un messo. Le competenze e l'organizzazione degli uffici di conciliazione vennero riviste attraverso la promulgazione della Legge n. 1368 del 18 dicembre 1941 ed in seguito all'accresciuta attività dell'ufficio, il funzionamento interno diventa più macchinoso e così diviene necassario regolamentarlo in modo più specifico e accurato. I registri aumentano di numero e diventano nello specifico: 1) il "ruolo di udienza", nel quale si indicano le cause portate davanti al conciliatore con i relativi provvedimenti e dichiarazioni delle parti; 2) il "Ruolo generale" degli affari civili, in cui si riportano in ordine cronologico tutti gli affari trattati dall'ufficio; 3) una "Rubrica alfabetica" generale degli affari civili, di ausilio al precedente ruolo generale; 4) il "Registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "Registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "Registro delle spese di giustizia" anticipate all'erario in materia civile; 7) il "Registro delle spese relative alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "Registro di carico dei depositi" per spese di cancelleria; 9) il "Registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Rimane quale requisito di validità che tutti questi volumi siano numerati e firmati dal pretore.<br />Dopo l'istituzione della Repubblica italiana, nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudice conciliatore. Ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto, di regola, un vice-conciliatore; se era necessario potevano esservi addetti più vice conciliatori. Da questo momento in poi, tuttavia, questa magistratura vive un progressivo declino fino alla definitiva soppressione con l'art. 44 della Legge 374/1991. La stessa legge 21 novembre 1991 n. 374 istituisce in ogni Comune capoluogo di mandamento i giudici di pace che esercitano la giurisdizione in materia civile e penale, nonchè la funzione conciliativa in materia civile.<br /><br /><br />(1) "Gli archivi storici comunali. Lezioni di archivistica", Rivista Storica del Lazio, Soprintendenza Archivistica per il Lazio, pp. 168-169.<br />(2) Legge 16 giugno 1892, n. 261. Altre fonti normative relative all'Ufficio del giudice conciliatore:<br />- Regio Decreto 26 dicembre 1892, n. 728;<br />- Legge 25 giugno 1940, n. 763;<br />- Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;<br />- Legge 18 dicembre 1941, n. 1368.<br />(3) A. Antoniella, "L'archivio comunale postunitario. Contributo all'ordinamento degli archivi dei comuni", Firenze, Giunta regionale toscana e La Nuova Italia, 1979.
dc:date
  • 1909 - 1999
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • La figura del Giudice Conciliatore venne introdotta in Italia attraverso le riforme di Murat, nell'ordinamento napoletano, per perdurare poi nel Regno delle due Sicilie anche dopo la restaurazione borbonica, attraverso la Legge 29 maggio 1817 ed il codice civile del 1819 e per passare da qui nell'ordinamento giudiziario italiano unitario (1). Lo Stato italiano unitario recupera quindi questa magistratura con la Legge n. 2626 del 6 dicembre 1865. Tali norme stabiliscono in particolare che ogni Comune del Regno debba avere un proprio Giudice Conciliatore con il compito di ricomporre, dietro richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare sulle stesse. I Giudici Conciliatori non appartengono alla carriera giudiziaria, non sono nominati per concorso, ma ricevono la nomina direttamente dal Re, in base ad una lista presentata dal Consiglio comunale, in base a requisiti di indipendenza, carattere e prestigio e rimangono in carica per tre anni senza percepire stipendio, pur disponendo di propri uffici. Nella sua cancelleria vengono tenuti cinque registri distinti: 1) registro per l'annotazione degli avvisi di comparizione alle parti; 2) registro dei processi di conciliazione fino a lire 30; 3) registro dei processi di conciliazione oltre le lire 30; 4) registro dei processi verbali ed ordinanze; 5) registro degli originali di sentenze e provvedimenti (art. 175 R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641). Questi registri sono precedentemente numerati e vidimati dal pretore, dopodichè, una volta esauriti, vanno ad essere depositati presso l'archivio comunale di appartenenza. La funzione di cancelliere viene demandata al segretario comunale o, in mancanza, ad un'altra persona designata e ritenuta idonea dallo stesso giudice.<br />In seguito alla Legge 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili (2). Secondo il regolamento applicativo della medesima legge, contenuto nel Regio Decreto 26 dicembre 1892, n. 728, il Giudice veniva ora scelto dal Presidente del Tribunale competente all'interno di una apposita lista di eleggibili compilata dalla Giunta Comunale e proposta dal procuratore regio (3). Dal punto di vista strettamente giuridico, il conciliatore assolve due funzioni: giurisdizionale e conciliativa, infatti giudica le controversie e le ricompone quando richiesto. Pertanto se da un lato ha la facoltà semplicemente di esortare i propri concittadini ad evitare liti e discordie, dall'altro si riveste d'autorità ed emana le sue sentenze per determinate cause. Accanto alla figura del Giudice Conciliatore, la Legge del 1892 prevedeva la presenza di un vice-conciliatore e di un messo. Le competenze e l'organizzazione degli uffici di conciliazione vennero riviste attraverso la promulgazione della Legge n. 1368 del 18 dicembre 1941 ed in seguito all'accresciuta attività dell'ufficio, il funzionamento interno diventa più macchinoso e così diviene necassario regolamentarlo in modo più specifico e accurato. I registri aumentano di numero e diventano nello specifico: 1) il "ruolo di udienza", nel quale si indicano le cause portate davanti al conciliatore con i relativi provvedimenti e dichiarazioni delle parti; 2) il "Ruolo generale" degli affari civili, in cui si riportano in ordine cronologico tutti gli affari trattati dall'ufficio; 3) una "Rubrica alfabetica" generale degli affari civili, di ausilio al precedente ruolo generale; 4) il "Registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "Registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "Registro delle spese di giustizia" anticipate all'erario in materia civile; 7) il "Registro delle spese relative alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "Registro di carico dei depositi" per spese di cancelleria; 9) il "Registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Rimane quale requisito di validità che tutti questi volumi siano numerati e firmati dal pretore.<br />Dopo l'istituzione della Repubblica italiana, nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudice conciliatore. Ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto, di regola, un vice-conciliatore; se era necessario potevano esservi addetti più vice conciliatori. Da questo momento in poi, tuttavia, questa magistratura vive un progressivo declino fino alla definitiva soppressione con l'art. 44 della Legge 374/1991. La stessa legge 21 novembre 1991 n. 374 istituisce in ogni Comune capoluogo di mandamento i giudici di pace che esercitano la giurisdizione in materia civile e penale, nonchè la funzione conciliativa in materia civile.<br /><br /><br />(1) "Gli archivi storici comunali. Lezioni di archivistica", Rivista Storica del Lazio, Soprintendenza Archivistica per il Lazio, pp. 168-169.<br />(2) Legge 16 giugno 1892, n. 261. Altre fonti normative relative all'Ufficio del giudice conciliatore:<br />- Regio Decreto 26 dicembre 1892, n. 728;<br />- Legge 25 giugno 1940, n. 763;<br />- Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;<br />- Legge 18 dicembre 1941, n. 1368.<br />(3) A. Antoniella, "L'archivio comunale postunitario. Contributo all'ordinamento degli archivi dei comuni", Firenze, Giunta regionale toscana e La Nuova Italia, 1979.
scheda provenienza href
scheda SAN
ha luogoProduttore
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ha luogo Sede
è produttore di
forma autorizzata produttore
  • Giudice conciliatore di Porretta Terme
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  • Giudice conciliatore di Porretta Terme
record provenienza id
  • IT-ER-IBC-SP00001-0000117
sistema provenienza
  • IT-ER-IBC
dc:coverage
  • Porretta Terme
is ha produttore of
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