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  • Giudice conciliatore di Predappio
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  • Giudice conciliatore di Predappio
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  • L'istituzione del Giudice conciliatore presso ogni Comune avvenne nel 1865 attraverso l'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario del regno (R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626), nella quale si stabiliva che il giudice, di nomina regia, doveva comporre ed eventualmente giudicare le controversie minori, assistito in ciò dal segretario comunale in veste di cancelliere. Successivamente venne regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione (L. 16 giugno 1892, n. 261) retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma, di locazioni di immobili e di convocazioni di consigli di famiglia e di tutela dei minori. Il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali e poi nominato dal presidente del Tribunale su proposta del procuratore regio. Il funzionamento degli uffici di conciliazione fu successivamente regolato nel 1941 (L. 18 dicembre 1941, n. 1368) e nel 1958 (L. 24 marzo 1958, n. 195), senza che ne venissero modificate le caratteristiche principali: in ogni comune doveva aver sede un ufficio di conciliazione con un giudice conciliatore ed un viceconciliatore, aventi funzioni conciliative e contenziose di primo grado; la carica era onoraria e l'ufficio gratuito; per la nomina non era richiesto un particolare titolo di studio e allo scopo i comuni dovevano tenere una lista di cittadini idonei alla funzione; la nomina dei conciliatori e dei viceconciliatori spettava al consiglio superiore della magistratura, mentre l'adozione del provvedimento al presidente della repubblica; la durata della carica, riconfermabile, era di tre anni; negli uffici di conciliazione le funzioni del cancelliere erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria. Il funzionamento degli uffici di conciliazione si è protratto pressochè immutato fino all'introduzione nell'ordinamento italiano dell'ufficio del giudice di pace, avvenuta con la legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), entrata in vigore il I° maggio 1995.
dc:date
  • 1893 - 1994
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • L'istituzione del Giudice conciliatore presso ogni Comune avvenne nel 1865 attraverso l'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario del regno (R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626), nella quale si stabiliva che il giudice, di nomina regia, doveva comporre ed eventualmente giudicare le controversie minori, assistito in ciò dal segretario comunale in veste di cancelliere. Successivamente venne regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione (L. 16 giugno 1892, n. 261) retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma, di locazioni di immobili e di convocazioni di consigli di famiglia e di tutela dei minori. Il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali e poi nominato dal presidente del Tribunale su proposta del procuratore regio. Il funzionamento degli uffici di conciliazione fu successivamente regolato nel 1941 (L. 18 dicembre 1941, n. 1368) e nel 1958 (L. 24 marzo 1958, n. 195), senza che ne venissero modificate le caratteristiche principali: in ogni comune doveva aver sede un ufficio di conciliazione con un giudice conciliatore ed un viceconciliatore, aventi funzioni conciliative e contenziose di primo grado; la carica era onoraria e l'ufficio gratuito; per la nomina non era richiesto un particolare titolo di studio e allo scopo i comuni dovevano tenere una lista di cittadini idonei alla funzione; la nomina dei conciliatori e dei viceconciliatori spettava al consiglio superiore della magistratura, mentre l'adozione del provvedimento al presidente della repubblica; la durata della carica, riconfermabile, era di tre anni; negli uffici di conciliazione le funzioni del cancelliere erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria. Il funzionamento degli uffici di conciliazione si è protratto pressochè immutato fino all'introduzione nell'ordinamento italiano dell'ufficio del giudice di pace, avvenuta con la legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), entrata in vigore il I° maggio 1995.
scheda provenienza href
scheda SAN
ha luogoProduttore
eac-cpf:hasPlace
ha luogo Sede
è produttore di
forma autorizzata produttore
  • Giudice conciliatore di Predappio
eac-cpf:authorizedForm
  • Giudice conciliatore di Predappio
record provenienza id
  • IT-ER-IBC-SP00001-0000064
sistema provenienza
  • IT-ER-IBC
dc:coverage
  • Predappio
is ha produttore of
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