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| - I poteri del doge, all'inizio molto ampi e quasi regali, nel corso del tempo furono progressivamente limitati, in primo luogo con la presenza dei giudici, in seguito con la nascita dei vari consigli a partire dal sec. XII; alla metà del secolo, il doge era ormai divenuto il primo dei magistrati. La promissione ducale, testo giurato all'atto dell'elezione, costituiva lo strumento specifico che ne vincolava le prerogative. La più antica promissione pervenuta è quella di Enrico Dandolo (presumibilmente del 1192); a quella di Iacopo Tiepolo (1229) si deve lo schema definitivo, da allora in poi ripreso e modificato dai Correttori della promissione ducale, magistrati appositamente eletti nel periodo di vacanza dogale. Il doge rappresentava l'autorità e la maestà dello Stato; in suo nome si spedivano le ducali, che erano state però deliberate dai consigli (salvo quelle elencate infra) e non erano da lui sottoscritte, e a lui erano diretti i dispacci, che da solo non poteva neppure aprire né leggere. La sua figura istituzionale era, per così dire, integrata e completata dal minor consiglio (e dalla signoria), con cui formava quasi un unico organo nell'esercizio delle proprie funzioni, tra le quali anzitutto quella di presiedere i consigli, fruendo in essi dei poteri di proposta e di voto (metter parte e ballotta) e di altre attribuzioni (Guida generale, IV, p. 885).
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| abstract
| - I poteri del doge, all'inizio molto ampi e quasi regali, nel corso del tempo furono progressivamente limitati, in primo luogo con la presenza dei giudici, in seguito con la nascita dei vari consigli a partire dal sec. XII; alla metà del secolo, il doge era ormai divenuto il primo dei magistrati. La promissione ducale, testo giurato all'atto dell'elezione, costituiva lo strumento specifico che ne vincolava le prerogative. La più antica promissione pervenuta è quella di Enrico Dandolo (presumibilmente del 1192); a quella di Iacopo Tiepolo (1229) si deve lo schema definitivo, da allora in poi ripreso e modificato dai Correttori della promissione ducale, magistrati appositamente eletti nel periodo di vacanza dogale. Il doge rappresentava l'autorità e la maestà dello Stato; in suo nome si spedivano le ducali, che erano state però deliberate dai consigli (salvo quelle elencate infra) e non erano da lui sottoscritte, e a lui erano diretti i dispacci, che da solo non poteva neppure aprire né leggere. La sua figura istituzionale era, per così dire, integrata e completata dal minor consiglio (e dalla signoria), con cui formava quasi un unico organo nell'esercizio delle proprie funzioni, tra le quali anzitutto quella di presiedere i consigli, fruendo in essi dei poteri di proposta e di voto (metter parte e ballotta) e di altre attribuzioni (Guida generale, IV, p. 885).
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