rdf:type
| |
rdfs:label
| - Procura della Repubblica di Forlì
|
dc:title
| - Procura della Repubblica di Forlì
|
dc:description
| - La Regia Procura di Forlì nasce a seguito del R.D. 6-XII-1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario, il quale contemplava già alcune componenti della struttura giudiziaria penale che sarebbero rimasti costanti fino al Codice di procedura penale del 1988 e anche oltre. In esso, per quanto si riferisce ai processi penali di "primo grado" (gli unici a restare presso il Tribunale anche dopo l'entrata in vigore del codice del 1988) la 'notitia criminis' (denunce, querele, verbale, ecc. cfr. art. 43/1865) dava inizio al procedimento penale presso il "Procuratore del Re" (poi Pubblico Ministero), che costituiva e costituisce un ufficio separato dal Tribunale. Il Procuratore ha il dovere di informativa al Procuratore Generale, il potere di avocazione della istruzione sommaria, il potere correttivo, il potere di delegazione e il potere di archiviazione. La Regia Procura di Forlì nel 1923 assorbì quella Rocca San Casciano soppressa a seguito dell'annessione del territorio alla Romagna toscana nella provincia di Forlì. Bibliografia: F. PEDACE, L'ordinamento giudiziario, in "Novissimo Digesto Italiano", XII, Torino, UTET, 1968, pp. 16-41; A. SPAGGIARI, Archivi e istituti della Stato Unitario. Guida ai modelli archivistici, Modena, 2002, pp. 121-135.
|
dc:date
| |
ha date esistenza
| |
ha luogo Ambito Territoriale
| |
ha statusProvenienza
| |
abstract
| - La Regia Procura di Forlì nasce a seguito del R.D. 6-XII-1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario, il quale contemplava già alcune componenti della struttura giudiziaria penale che sarebbero rimasti costanti fino al Codice di procedura penale del 1988 e anche oltre. In esso, per quanto si riferisce ai processi penali di "primo grado" (gli unici a restare presso il Tribunale anche dopo l'entrata in vigore del codice del 1988) la 'notitia criminis' (denunce, querele, verbale, ecc. cfr. art. 43/1865) dava inizio al procedimento penale presso il "Procuratore del Re" (poi Pubblico Ministero), che costituiva e costituisce un ufficio separato dal Tribunale. Il Procuratore ha il dovere di informativa al Procuratore Generale, il potere di avocazione della istruzione sommaria, il potere correttivo, il potere di delegazione e il potere di archiviazione. La Regia Procura di Forlì nel 1923 assorbì quella Rocca San Casciano soppressa a seguito dell'annessione del territorio alla Romagna toscana nella provincia di Forlì. Bibliografia: F. PEDACE, L'ordinamento giudiziario, in "Novissimo Digesto Italiano", XII, Torino, UTET, 1968, pp. 16-41; A. SPAGGIARI, Archivi e istituti della Stato Unitario. Guida ai modelli archivistici, Modena, 2002, pp. 121-135.
|
altra denominazione produttore
| - Regia Procura e poi Procura della Repubblica di Forlì
|
scheda provenienza href
| |
scheda SAN
| |
ha luogoProduttore
| |
eac-cpf:hasPlace
| |
ha luogo Sede
| |
è produttore di
| |
ha sottotipologia ente
| |
forma autorizzata produttore
| - Procura della Repubblica di Forlì
|
eac-cpf:authorizedForm
| - Procura della Repubblica di Forlì
|
record provenienza id
| |
sistema provenienza
| |
dc:coverage
| |
is ha produttore
of | |