rdf:type
| |
rdfs:label
| - Demanio - Usi Civici della Calabria, Catanzaro, sec. XVI - 1927
|
dc:title
| - Demanio - Usi Civici della Calabria, Catanzaro, sec. XVI - 1927
|
dc:description
| - E' tipica della tarda dottrina giuridica meridionale la distinzione dei beni demaniali nelle tre grandi categorie del demanio regio, demanio feudale e demanio comunale o universale. Il demanio comunale apparteneva, iure domini, alla collettività, i cui membri lo godevano singolarmente. Il Comune aveva il ruolo di amministratore, che agiva per conto della collettività, come suo rappresentante, e non come signore. Nella realtà il Comune gestiva le terre civiche come voleva. Dalle terre demaniali i cittadini ritraevano le risorse naturali per il loro sostentamento, che andavano sotto il nome di usi civici: pascolo, legna, ghianda, semina, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi, ecc. Un nesso inscindibile esisteva da secoli fra le terre demaniali e gli usi civici. Valeva il principio per il quale un terreno demaniale, per sua natura, era necessariamente gravato da usi civici. Gli usi civici erano, per la giurisprudenza napoletana, dei diritti naturali e, in quanto tali, inalienabili e imprescrittibili. Essi erano la vita stessa dei cittadini, ai quali spettavano come uomini. Proprio per il loro ruolo insostituibile per la sopravvivenza delle comunità locali, le terre demaniali non potevano mutare la loro destinazione agro-silvopastorale. La svolta, nella marcia verso la privatizzazione della terra si ebbe con il decennio napoleonico (1806-1815). Le leggi sull'eversione della feudalità e sulla divisione dei demani scardinarono il vecchio sistema, creando le condizioni per la...
|
dc:date
| |
ha date esistenza
| |
ha natura giuridica ente
| |
ha statusProvenienza
| |
abstract
| - E' tipica della tarda dottrina giuridica meridionale la distinzione dei beni demaniali nelle tre grandi categorie del demanio regio, demanio feudale e demanio comunale o universale. Il demanio comunale apparteneva, iure domini, alla collettività, i cui membri lo godevano singolarmente. Il Comune aveva il ruolo di amministratore, che agiva per conto della collettività, come suo rappresentante, e non come signore. Nella realtà il Comune gestiva le terre civiche come voleva. Dalle terre demaniali i cittadini ritraevano le risorse naturali per il loro sostentamento, che andavano sotto il nome di usi civici: pascolo, legna, ghianda, semina, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi, ecc. Un nesso inscindibile esisteva da secoli fra le terre demaniali e gli usi civici. Valeva il principio per il quale un terreno demaniale, per sua natura, era necessariamente gravato da usi civici. Gli usi civici erano, per la giurisprudenza napoletana, dei diritti naturali e, in quanto tali, inalienabili e imprescrittibili. Essi erano la vita stessa dei cittadini, ai quali spettavano come uomini. Proprio per il loro ruolo insostituibile per la sopravvivenza delle comunità locali, le terre demaniali non potevano mutare la loro destinazione agro-silvopastorale. La svolta, nella marcia verso la privatizzazione della terra si ebbe con il decennio napoleonico (1806-1815). Le leggi sull'eversione della feudalità e sulla divisione dei demani scardinarono il vecchio sistema, creando le condizioni per la...
|
altra denominazione produttore
| - Demanio - Usi Civici della Calabria
|
scheda provenienza href
| |
scheda SAN
| |
ha luogoProduttore
| |
eac-cpf:hasPlace
| |
ha luogo Sede
| |
è produttore di
| |
ha sottotipologia ente
| |
forma autorizzata produttore
| - Demanio - Usi Civici della Calabria, Catanzaro, sec. XVI - 1927
|
eac-cpf:authorizedForm
| - Demanio - Usi Civici della Calabria, Catanzaro, sec. XVI - 1927
|
record provenienza id
| |
sistema provenienza
| |
dc:coverage
| |
is ha produttore
of | |