dc:description
| - Ufficio giudiziario minore che nel periodo dell’ancien régimeaveva competenza a giudicare in primo grado nelle terre mediate; il podestà, nominato dal vassallo, era di solito un notaio; egli equivaleva al giudice che operava nelle terre immediate (vedi Giudicatura). A differenza dei giudici ordinari, i Podestà dovevano, quando si trattasse di decidere su punti di diritto, ricorrere al parere di un giureconsulto approvato dal senato. Questo privilegio di carattere feudale fu soppresso con editto 29 luglio 1797 (Duboin, t. III, p. 1717).
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abstract
| - Ufficio giudiziario minore che nel periodo dell’ancien régimeaveva competenza a giudicare in primo grado nelle terre mediate; il podestà, nominato dal vassallo, era di solito un notaio; egli equivaleva al giudice che operava nelle terre immediate (vedi Giudicatura). A differenza dei giudici ordinari, i Podestà dovevano, quando si trattasse di decidere su punti di diritto, ricorrere al parere di un giureconsulto approvato dal senato. Questo privilegio di carattere feudale fu soppresso con editto 29 luglio 1797 (Duboin, t. III, p. 1717).
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