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| - Organo giudiziario monocratico di prima istanza, caratteristico dello Stato sabaudo. Di “Giudici ordinari” trattano già gli statuti di Carlo III del 10 ottobre 1513 (Duboin, t. III, p. 1627). Con gli ordini nuovi di Emanuele Filiberto del 29 maggio 1561, che riorganizzarono l’amministrazione della giustizia, il Giudice ordinario figura come organo fondamentale per la sua diffusione uniforme in tutte le località. L’editto 31 maggio 1620 stabilì i Giudici in modo organizzato; vari dettagli furono disciplinati con istruzioni diramate lo stesso giorno (ibid., pp. 1632-48). I Giudici ordinari si distinguevano in togati (che dovevano aver conseguito la laurea in giurisprudenza) per le terre immediate e non togati (licenziati o notai) per quelle mediate; questi ultimi, detti anche podestà, erano nominati dai vassalli, con approvazione del Senato. Solo con editto 29 luglio 1797 (ibid., p. 1717) Carlo Emanuele IV abolì questo privilegio, tipico dell’ancien régime.Con patenti 15 dicembre 1724 (ibid., pp. 1396-97) alle Prefetture furono unite le Giudicature delle rispettive città; contro le decisioni del giudice-prefetto era possibile appellare al Senato. Invece, contro le pronunce dei Giudici era ammesso appello al Prefetto della provincia.Le Costituzioni del 1729 (ibid., pp. 1663-67) operarono una riforma decisiva; la nomina dei Giudici, per un triennio, divenne di esclusiva competenza del sovrano; si aboliva così la consuetudine antica di consentire alle comunità di presentare t[...]
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