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| - Commissario del governo presso i tribunali (1800 - 1805)
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| - Commissario del governo presso i tribunali (1800 - 1805)
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dc:description
| - Presso tutti i tribunali della Cisalpina furono istituiti commissari del potere esecutivo (o del direttorio esecutivo, o del governo con la II Cisalpina: vedi artt. 216, 234, 241, 245 e 261 della costituzione), con funzione di sorveglianza sul regolare corso della giustizia.Con la Repubblica italiana furono confermati i commissari presso i tribunali di Cassazione, di Revisione e di Appello: in quest’ultimo caso le funzioni erano esercitate da uno dei due luogotenenti di prefettura (vedi prefettura dipartimentale) e si estendevano a tutti i tribunali del dipartimento). Nel circondario della pretura le funzioni di vigilanza, di “difendere le pubbliche ragioni nelle cause nelle quali la Nazione interviene in giudizio”, nonché di sostenere la pubblica accusa nelle cause correzionali e penali, furono affidate ad un procuratore nazionale; il procuratore residente nel capoluogo del dipartimento esercitava la pubblica accusa anche presso il tribunale d’Appello (l. 22 lu. 1802, inBollettino repubblica italiana, 1802, n. 52), ma alla proclamazione del Regno d’Italia tali funzioni furono concentrate nei commissari presso i tribunali d’appello, che assunsero il titolo di “regi procuratori” (d. 3 lu. 1805 inBollettino regno d’Italia, 1805, n. 74).Infine il regolamento organico 13 giu. 1806 (Bollettino regno d’Italia, 1806, n. 105) affidò la funzione di “ministero pubblico” specificate all’art. 110 a procuratori (regi) presso i tribunali del dipartimento e a (regi) procuratori general[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Presso tutti i tribunali della Cisalpina furono istituiti commissari del potere esecutivo (o del direttorio esecutivo, o del governo con la II Cisalpina: vedi artt. 216, 234, 241, 245 e 261 della costituzione), con funzione di sorveglianza sul regolare corso della giustizia.Con la Repubblica italiana furono confermati i commissari presso i tribunali di Cassazione, di Revisione e di Appello: in quest’ultimo caso le funzioni erano esercitate da uno dei due luogotenenti di prefettura (vedi prefettura dipartimentale) e si estendevano a tutti i tribunali del dipartimento). Nel circondario della pretura le funzioni di vigilanza, di “difendere le pubbliche ragioni nelle cause nelle quali la Nazione interviene in giudizio”, nonché di sostenere la pubblica accusa nelle cause correzionali e penali, furono affidate ad un procuratore nazionale; il procuratore residente nel capoluogo del dipartimento esercitava la pubblica accusa anche presso il tribunale d’Appello (l. 22 lu. 1802, inBollettino repubblica italiana, 1802, n. 52), ma alla proclamazione del Regno d’Italia tali funzioni furono concentrate nei commissari presso i tribunali d’appello, che assunsero il titolo di “regi procuratori” (d. 3 lu. 1805 inBollettino regno d’Italia, 1805, n. 74).Infine il regolamento organico 13 giu. 1806 (Bollettino regno d’Italia, 1806, n. 105) affidò la funzione di “ministero pubblico” specificate all’art. 110 a procuratori (regi) presso i tribunali del dipartimento e a (regi) procuratori general[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Commissario del governo presso i tribunali (1800 - 1805)
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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