dc:description
| - L’organizzazione dei tribunali nella Repubblica italiana era basata sugli artt. 94, 104 della costituzione di Lione, che istituivano tribunali civili, penali, mercantili e militari di primo grado, e venne attuata con la legge del 22 lu. 1802 (Bollettino repubblica italiana, 1802, n. 52): questa legge fissava la struttura, la giurisdizione, le competenze e le funzioni dei tribunali. Gli artt. 20, 49 stabilivano le competenze e le funzioni dei conciliatori e dei giudici di prima istanza in materia civile; gli artt. 66 e ss. in materia penale.In materia civile erano giudici (o tribunali) di prima istanza il pretore, cui erano riservate le cause superiori ai 2000 scudi e altre specificate dall’art. 22 della legge citata, e per altre cause i luogotenenti di pretura, che erano di regola due e diventavano quattro nei capoluoghi di dipartimento con 50-100 mila abitanti; il conciliatore giudicava sulle cause inferiori alle 100 lire (vedi giudicature di pace).In materia penale il tribunale di polizia e il sistema dei due giurì di accusa e di giudizio (vedi tribunale criminale dipartimentale), pur previsto nella costituzione all’art. 97, non furono confermati: tanto i reati con pena detentiva fino a 15 giorni, quanto quelli con detenzione “correzionale” fino ad un anno e quelli di maggiore gravità erano di competenza del pretore e dei suoi luogotenenti che istruivano il processo e giudicavano collegialmente (salvo che nel caso dei reati minori) come tribunale di prima istanza. In m[...]
|
abstract
| - L’organizzazione dei tribunali nella Repubblica italiana era basata sugli artt. 94, 104 della costituzione di Lione, che istituivano tribunali civili, penali, mercantili e militari di primo grado, e venne attuata con la legge del 22 lu. 1802 (Bollettino repubblica italiana, 1802, n. 52): questa legge fissava la struttura, la giurisdizione, le competenze e le funzioni dei tribunali. Gli artt. 20, 49 stabilivano le competenze e le funzioni dei conciliatori e dei giudici di prima istanza in materia civile; gli artt. 66 e ss. in materia penale.In materia civile erano giudici (o tribunali) di prima istanza il pretore, cui erano riservate le cause superiori ai 2000 scudi e altre specificate dall’art. 22 della legge citata, e per altre cause i luogotenenti di pretura, che erano di regola due e diventavano quattro nei capoluoghi di dipartimento con 50-100 mila abitanti; il conciliatore giudicava sulle cause inferiori alle 100 lire (vedi giudicature di pace).In materia penale il tribunale di polizia e il sistema dei due giurì di accusa e di giudizio (vedi tribunale criminale dipartimentale), pur previsto nella costituzione all’art. 97, non furono confermati: tanto i reati con pena detentiva fino a 15 giorni, quanto quelli con detenzione “correzionale” fino ad un anno e quelli di maggiore gravità erano di competenza del pretore e dei suoi luogotenenti che istruivano il processo e giudicavano collegialmente (salvo che nel caso dei reati minori) come tribunale di prima istanza. In m[...]
|