rdf:type
| |
rdfs:label
| |
dc:title
| |
dc:description
| - Istituito per la registrazione degli atti e dei contratti, se ne regolò il funzionamento con il regolamento generale del 12 febbr. 1806 (Bollettino regno d’Italia, 1806, n.9), che istituiva un ufficio del registro in ogni cantone. Nei comuni capoluogo di dipartimento l’ufficio era tenuto dal conservatore del registro (vedi conservatorie), negli altri dal cancelliere del censo (vedi) come ufficiale del registro (o ricevitore del registro), salvo naturalmente nei dipartimenti annessi in seguito, ove le cancellerie del censo non fossero state ancora istituite. Il decreto 16 ott. 1807 (ibid., 1807, n. 198) stabilì che gli uffici del registro fossero limitati ad ogni comune sede di tribunale o di corte o di giudice di pace, sopprimendone così alcuni; il decreto 21 mag. 1808 (ibid., 1803, n. 142) estese tali provvedimenti ai dipartimenti marchigiani.Con il decreto 16 ag. 1808 (ibid., 1808, n. 260) il loro numero fu ulteriormente ridotto; furono confermati in tutti i capoluoghi di dipartimento, nei comuni sede di tribunale di prima istanza e nei comuni capoluogo di distretto.Un regolamento generale per l’esazione dei diritti di registro venne emanato il 19 mag. 1811 (ibid., 1811, n. 116).
|
dc:date
| |
ha contesto storico istituzionale
| |
ha qualificazioni relazioni Cpf
| |
ha date esistenza
| |
ha statusProvenienza
| |
abstract
| - Istituito per la registrazione degli atti e dei contratti, se ne regolò il funzionamento con il regolamento generale del 12 febbr. 1806 (Bollettino regno d’Italia, 1806, n.9), che istituiva un ufficio del registro in ogni cantone. Nei comuni capoluogo di dipartimento l’ufficio era tenuto dal conservatore del registro (vedi conservatorie), negli altri dal cancelliere del censo (vedi) come ufficiale del registro (o ricevitore del registro), salvo naturalmente nei dipartimenti annessi in seguito, ove le cancellerie del censo non fossero state ancora istituite. Il decreto 16 ott. 1807 (ibid., 1807, n. 198) stabilì che gli uffici del registro fossero limitati ad ogni comune sede di tribunale o di corte o di giudice di pace, sopprimendone così alcuni; il decreto 21 mag. 1808 (ibid., 1803, n. 142) estese tali provvedimenti ai dipartimenti marchigiani.Con il decreto 16 ag. 1808 (ibid., 1808, n. 260) il loro numero fu ulteriormente ridotto; furono confermati in tutti i capoluoghi di dipartimento, nei comuni sede di tribunale di prima istanza e nei comuni capoluogo di distretto.Un regolamento generale per l’esazione dei diritti di registro venne emanato il 19 mag. 1811 (ibid., 1811, n. 116).
|
scheda provenienza href
| |
scheda SAN
| |
ha sottotipologia ente
| |
forma autorizzata profilo istituzionale
| |
record provenienza id
| |
sistema provenienza
| |
is ha relazione con Profilo Istituzionale
of | |