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| - Istituiti con legge organica dell’ordine giudiziario 29 mag. 1817, n. 727 per i domini al di qua del Faro, vengono estesi alla Sicilia con legge organica dell’ordine giudiziario per i domini al di là del Faro 7 giu. 1819, n. 1612, la quale istituiva, in ogni comune capoluogo di circondario, un Giudice di circondario, deputato ad esercitare la giustizia civile e quella punitiva. Facevano eccezione le città di Palermo, di Messina e di Catania, nelle quali veniva istituito un Giudice di circondario in ciascun quartiere delle predette città. I giudici di circondario esercitavano le proprie funzioni per tutto il circondario loro assegnato, che assumeva pure la denominazione di “giudicato”.Modificazioni a tale legge venivano introdotte con il decreto 17 ottobre 1821, n. 289 (riportato nella raccolta dell’anno 1822), che, istituendo un “supplente” per ciascun comune non capoluogo di circondario, limitava la competenza del giudice di circondario sia in senso territoriale che in senso del valore delle cause.Ogni giudice di circondario era assistito da un cancelliere e, secondo le ulteriori disposizioni recate dai decreti 7 marzo 1840, n. 5998, e 3 maggio 1840, n. 6079, veniva considerato di prima classe, se residente in un capoluogo di distretto; di seconda classe, se residente in un circondario avente popolazione non inferiore a diecimila abitanti; di terza classe, in tutti gli altri casi.La competenza del giudice di circondario era estesa, come detto, sia alle materie civili, c[...]
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