dc:description
| - Con la riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato attuata con provvedimento 13 ottobre 1814 (Bandi Toscana, cod. 21, n. CLXV) le podesterie venivano ripristinate, unitamente ai vicariati regi (vedi) nello stato in cui "si trovavano nel mese di dicembre dell'anno 1807", salvo alcune variazioni che venivano semplificando rispetto al passato, lo schema territoriale generale.Le podesterie, prime e stabili forme di aggregazioni e di governo del contado fiorentino e dei territori mano a mano pervenuti sotto il controllo e il potere di Firenze, avevano, avuto decisive funzioni di raccordo tra centro e periferia, oltre che prerogative giurisdizionali in ambito civile. I podestà erano rappresentati dal potere centrale, giudici, e nei territori del distretto, organi di governo e di coordinamento amministrativo istituzionale delle comunità inserite nella loro giurisdizione. Nell'esercizio delle loro funzioni i podestà disponevano di "famiglie" composte di notai, scrivani etc. Con le riforme leopoldine dell'ordinamento giudiziario e del governo delle comunità, i podestà mantenevano esclusive competenze giudiziarie e di polizia; le loro circoscrizioni civili si inserivano entro circoscrizioni criminali vicariali. I podestà giudicavano in prima istanza, così come i vicari regi, tutte le cause civili e commerciali della rispettiva giurisdizione. In appello le sentenze appellabili (superiori alle settanta lire) del podestà erano esaminate, a seconda della organizzazione, d[...]
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abstract
| - Con la riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato attuata con provvedimento 13 ottobre 1814 (Bandi Toscana, cod. 21, n. CLXV) le podesterie venivano ripristinate, unitamente ai vicariati regi (vedi) nello stato in cui "si trovavano nel mese di dicembre dell'anno 1807", salvo alcune variazioni che venivano semplificando rispetto al passato, lo schema territoriale generale.Le podesterie, prime e stabili forme di aggregazioni e di governo del contado fiorentino e dei territori mano a mano pervenuti sotto il controllo e il potere di Firenze, avevano, avuto decisive funzioni di raccordo tra centro e periferia, oltre che prerogative giurisdizionali in ambito civile. I podestà erano rappresentati dal potere centrale, giudici, e nei territori del distretto, organi di governo e di coordinamento amministrativo istituzionale delle comunità inserite nella loro giurisdizione. Nell'esercizio delle loro funzioni i podestà disponevano di "famiglie" composte di notai, scrivani etc. Con le riforme leopoldine dell'ordinamento giudiziario e del governo delle comunità, i podestà mantenevano esclusive competenze giudiziarie e di polizia; le loro circoscrizioni civili si inserivano entro circoscrizioni criminali vicariali. I podestà giudicavano in prima istanza, così come i vicari regi, tutte le cause civili e commerciali della rispettiva giurisdizione. In appello le sentenze appellabili (superiori alle settanta lire) del podestà erano esaminate, a seconda della organizzazione, d[...]
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