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dc:description
| - La legge di riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato 13 ottobre 1814 (Bandi Toscana, cod. 21, n. CLXV), confermava il tribunale di commercio di Firenze istituito in periodo napoleonico (1808); stabiliva anche un magistrato civile e consolare di prima istanza in Livorno (vedi) cui, tra le altre competenze in ambito civile, attribuiva le cause di commercio di mare e di terra (in epoca napoleonica era stato istituito, anche in Livorno, un tribunale di commercio); e affidava infine a tutti gli altri tribunali civili del Granducato la trattazione degli affari commerciali.Competenze e procedure del tribunale di commercio di Firenze (e degli altri tribunali in materia commerciale) venivano fissate da legge 15 novembre 1814 (Bandi Toscana, cod. 21, n. CLXXXIV). Al tribunale di commercio di Firenze, la cui giurisdizione territoriale era identica a quella del magistrato supremo civile di Firenze, ed agli altri tribunali in ambito di giurisdizione commerciale, erano affidate le cause relative alle convenzioni e obbligazioni convenute tra negozianti, mercanti, e banchieri per motivi di mercatura, e le cause tra negozianti, mercanti o banchieri ed i loro commessi o altri salariati, riguardanti il traffico commerciale o del negozio o della banca, e le cause in materia di fallimento, secondo quanto disposto dal codice di commercio. Ai tribunali competeva la dichiarazione-sentenza del fallimento, la opposizione dei sigilli, la nomina di un commissario-giudice e di uno o [...]
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dc:date
| - 13 ott. 1814 - 2 ago. 1838
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - La legge di riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato 13 ottobre 1814 (Bandi Toscana, cod. 21, n. CLXV), confermava il tribunale di commercio di Firenze istituito in periodo napoleonico (1808); stabiliva anche un magistrato civile e consolare di prima istanza in Livorno (vedi) cui, tra le altre competenze in ambito civile, attribuiva le cause di commercio di mare e di terra (in epoca napoleonica era stato istituito, anche in Livorno, un tribunale di commercio); e affidava infine a tutti gli altri tribunali civili del Granducato la trattazione degli affari commerciali.Competenze e procedure del tribunale di commercio di Firenze (e degli altri tribunali in materia commerciale) venivano fissate da legge 15 novembre 1814 (Bandi Toscana, cod. 21, n. CLXXXIV). Al tribunale di commercio di Firenze, la cui giurisdizione territoriale era identica a quella del magistrato supremo civile di Firenze, ed agli altri tribunali in ambito di giurisdizione commerciale, erano affidate le cause relative alle convenzioni e obbligazioni convenute tra negozianti, mercanti, e banchieri per motivi di mercatura, e le cause tra negozianti, mercanti o banchieri ed i loro commessi o altri salariati, riguardanti il traffico commerciale o del negozio o della banca, e le cause in materia di fallimento, secondo quanto disposto dal codice di commercio. Ai tribunali competeva la dichiarazione-sentenza del fallimento, la opposizione dei sigilli, la nomina di un commissario-giudice e di uno o [...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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