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| - Commissario per la liquidazione degli usi civici (1924-)
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| - Commissario per la liquidazione degli usi civici (1924-)
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dc:description
| - Per “usi civici” si intendono i diritti di uso spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) su beni appartenenti al demanio, al comune o a un privato, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Si collegano ad una antichissima forma di proprietà indivisa che si è andata affievolendo con l‘affermazione della proprietà individuale. La normativa italiana si ricollega a quella napoleonica, conseguente all’eversione della feudalità, e in particolare a quella dei commissari ripartitori delle province meridionali e siciliane.Lal. 16 giu. 1927, n. 1766, che converte ilr.d.l. 22 mag. 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, disciplina l’accertamento e la liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, e la sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie soggette all’esercizio di usi civici. La legge prende in considerazione gli usi civici su terre dei privati, gli usi civici su terre dei comuni o di loro frazioni e delle associazioni agrarie, forme di comunione o promiscuità di usi tra popolazioni di diversi comuni o frazioni sullo stesso fondo.La legge tratta l’accertamento, la valutazione e l’affrancazione degli usi civici: tali diritti, in base a questa legge, possono essere “essenziali”, se l’esercizio ri[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Per “usi civici” si intendono i diritti di uso spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) su beni appartenenti al demanio, al comune o a un privato, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Si collegano ad una antichissima forma di proprietà indivisa che si è andata affievolendo con l‘affermazione della proprietà individuale. La normativa italiana si ricollega a quella napoleonica, conseguente all’eversione della feudalità, e in particolare a quella dei commissari ripartitori delle province meridionali e siciliane.Lal. 16 giu. 1927, n. 1766, che converte ilr.d.l. 22 mag. 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, disciplina l’accertamento e la liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, e la sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie soggette all’esercizio di usi civici. La legge prende in considerazione gli usi civici su terre dei privati, gli usi civici su terre dei comuni o di loro frazioni e delle associazioni agrarie, forme di comunione o promiscuità di usi tra popolazioni di diversi comuni o frazioni sullo stesso fondo.La legge tratta l’accertamento, la valutazione e l’affrancazione degli usi civici: tali diritti, in base a questa legge, possono essere “essenziali”, se l’esercizio ri[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Commissario per la liquidazione degli usi civici (1924-)
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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