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| - La Corte di appello è giudice di secondo grado sugli appelli delle sentenze pronunciate in prima istanza dai Tribunali del distretto; dal 1988 (d.p.r. 1988/449) è pure giudice di secondo grado sugli appelli contro le sentenze del pretore. In alcune materie (deliberazione di sentenze straniere, esecuzione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, controversie in materia di acque pubbliche) è giudice di primo grado. Il territorio della Repubblica italiana è diviso in 23 Corti di appello, costituite in tutte le città capoluogo di regione ed in altre località importanti. La circoscrizione territoriale della Corte di appello ha nome di distretto. Come per i Tribunali, anche per le Corti di appello si deve distinguere un duplice significato: quello di ufficio giudiziario istituito in una determinata circoscrizione e quello di organo collegiale giudicante; come tale la Corte di appello funziona con un numero invariabile di cinque votanti ridotti a tre nel 1977 (l. 532/1977), sia in materia civile, sia in materia penale, salvo le sezioni specializzate per le quali è prevista una diversa composizione del collegio giudicante. L'ufficio giudiziario della Corte di appello è composto da un presidente (magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo), da presidenti di sezione (magistrati di Corte di cassazione), e da consiglieri (magistrati di Corte di appello). Ogni Corte di appello è ripartita in sezioni con competenza civile, penale o promiscua. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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dc:date
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - La Corte di appello è giudice di secondo grado sugli appelli delle sentenze pronunciate in prima istanza dai Tribunali del distretto; dal 1988 (d.p.r. 1988/449) è pure giudice di secondo grado sugli appelli contro le sentenze del pretore. In alcune materie (deliberazione di sentenze straniere, esecuzione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, controversie in materia di acque pubbliche) è giudice di primo grado. Il territorio della Repubblica italiana è diviso in 23 Corti di appello, costituite in tutte le città capoluogo di regione ed in altre località importanti. La circoscrizione territoriale della Corte di appello ha nome di distretto. Come per i Tribunali, anche per le Corti di appello si deve distinguere un duplice significato: quello di ufficio giudiziario istituito in una determinata circoscrizione e quello di organo collegiale giudicante; come tale la Corte di appello funziona con un numero invariabile di cinque votanti ridotti a tre nel 1977 (l. 532/1977), sia in materia civile, sia in materia penale, salvo le sezioni specializzate per le quali è prevista una diversa composizione del collegio giudicante. L'ufficio giudiziario della Corte di appello è composto da un presidente (magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo), da presidenti di sezione (magistrati di Corte di cassazione), e da consiglieri (magistrati di Corte di appello). Ogni Corte di appello è ripartita in sezioni con competenza civile, penale o promiscua. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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