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| - Tribunale regionale delle acque pubbliche
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| - Tribunale regionale delle acque pubbliche
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dc:description
| - L'istituzione di un Tribunale delle acque pubbliche, a composizione mista, per la tutela di diritti ed interessi legittimi nella materia delle acque pubbliche, risale al 1916 (art. 34 d.lgt. luog. 20 novembre 1916, n. 1664). Dall'unico tribunale derivarono, dopo tre anni, i tribunali regionali delle acque pubbliche, istituiti per assicurare un doppio grado di giurisdizione alle controversie su diritti soggettivi (devolute prima del 1916 ai tribunali ordinari), e il Tribunale superiore, avente competenza in secondo grado su tali controversie, nonché giurisdizione in unico grado in materia di interessi legittimi, analoga a quella del Consiglio di Stato (artt. 65 e 66 r.d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161). Tale assetto è stato da allora conservato. I tribunali regionali sono istituiti presso otto corti d'appello ed hanno competenza territoriale talvolta estesa a più regioni, per le circoscrizioni di corte d'appello di seguito indicate: 1) Torino (per Torino e Genova), 2) Milano (per Milano e Brescia), 3) Venezia (per Venezia e Trieste), 4) Firenze (per Firenze e Bologna), 5) Roma (per Roma, L'Aquila e Ancona), 6) Napoli (per Napoli, Salerno, Bari e Catanzaro), 7) Palermo (per Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta), 8) Cagliari. Ciascun tribunale regionale è costituito da una sezione di corte d'appello cui sono aggregati tre funzionari del Genio civile (art. 138 T.U. acque pubbliche). Il collegio giudicante è formato da tre giudici (due magistrati ordinari e un tecnico). [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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dc:date
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - L'istituzione di un Tribunale delle acque pubbliche, a composizione mista, per la tutela di diritti ed interessi legittimi nella materia delle acque pubbliche, risale al 1916 (art. 34 d.lgt. luog. 20 novembre 1916, n. 1664). Dall'unico tribunale derivarono, dopo tre anni, i tribunali regionali delle acque pubbliche, istituiti per assicurare un doppio grado di giurisdizione alle controversie su diritti soggettivi (devolute prima del 1916 ai tribunali ordinari), e il Tribunale superiore, avente competenza in secondo grado su tali controversie, nonché giurisdizione in unico grado in materia di interessi legittimi, analoga a quella del Consiglio di Stato (artt. 65 e 66 r.d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161). Tale assetto è stato da allora conservato. I tribunali regionali sono istituiti presso otto corti d'appello ed hanno competenza territoriale talvolta estesa a più regioni, per le circoscrizioni di corte d'appello di seguito indicate: 1) Torino (per Torino e Genova), 2) Milano (per Milano e Brescia), 3) Venezia (per Venezia e Trieste), 4) Firenze (per Firenze e Bologna), 5) Roma (per Roma, L'Aquila e Ancona), 6) Napoli (per Napoli, Salerno, Bari e Catanzaro), 7) Palermo (per Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta), 8) Cagliari. Ciascun tribunale regionale è costituito da una sezione di corte d'appello cui sono aggregati tre funzionari del Genio civile (art. 138 T.U. acque pubbliche). Il collegio giudicante è formato da tre giudici (due magistrati ordinari e un tecnico). [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Tribunale regionale delle acque pubbliche
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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