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| - Corte di assise di appello
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dc:title
| - Corte di assise di appello
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dc:description
| - La legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Corte di assise, introduce l'appellabilità delle sentenze delle Corti di assise di prima istanza, istituendo in ogni distretto di Corte di appello una o più Corti di assise di appello, giudicanti sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise (art. 2). Secondo l'ordinamento giudiziario in vigore al 1988, la Corte di assise di appello è organo giudiziario autonomo competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di assise. È composta da un presidente, che è un consigliere di Corte cassazione, con a latere un consigliere di Corte di appello e da sei giudici popolari estratti a sorte dalle liste nelle quali vengono iscritti tutti i cittadini che possiedono i requisiti previsti dalla legge: godimento dei diritti civili e politici, età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65, buona condotta, diploma di scuola media superiore. - - - - - - - - - - - Bibliografia vol. X (1962), pp. 787 - 788, in Enciclopedia del diritto, voll. I - XLV, Milano, Giuffrè, 1958 - 1992 vol. IX, in Enciclopedia giuridica, voll. 1 - 32, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1988 - 1994 vol. IV (1959), pp. 915 - 928, in Novissimo Digesto Italiano, voll. I - XX, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, III ed. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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dc:date
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - La legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Corte di assise, introduce l'appellabilità delle sentenze delle Corti di assise di prima istanza, istituendo in ogni distretto di Corte di appello una o più Corti di assise di appello, giudicanti sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise (art. 2). Secondo l'ordinamento giudiziario in vigore al 1988, la Corte di assise di appello è organo giudiziario autonomo competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di assise. È composta da un presidente, che è un consigliere di Corte cassazione, con a latere un consigliere di Corte di appello e da sei giudici popolari estratti a sorte dalle liste nelle quali vengono iscritti tutti i cittadini che possiedono i requisiti previsti dalla legge: godimento dei diritti civili e politici, età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65, buona condotta, diploma di scuola media superiore. - - - - - - - - - - - Bibliografia vol. X (1962), pp. 787 - 788, in Enciclopedia del diritto, voll. I - XLV, Milano, Giuffrè, 1958 - 1992 vol. IX, in Enciclopedia giuridica, voll. 1 - 32, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1988 - 1994 vol. IV (1959), pp. 915 - 928, in Novissimo Digesto Italiano, voll. I - XX, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, III ed. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Corte di assise di appello
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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