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| - Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti
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dc:title
| - Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti
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dc:description
| - Con legge 22 novembre 1954, n. 1136, "Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti", viene resa obbligatoria l'assicurazione per malattia per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari che si occupano della coltivazione dei campi e del governo del bestiame. L'assicurazione è estesa anche ai nuclei familiari che lavorano nei fondi o sono a carico del coltivatore. L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione avveniva mediante l'iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali. Agli iscritti alle liste (coltivatori e familiari) spettava l'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio, assistenza ospedaliera, assistenza sanitaria specialistica, diagnostica, assistenza ostetrica. In ogni comune veniva istituita una cassa mutua dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni mediche. In ogni provincia era altresì istituita una cassa mutua provinciale: queste erano riunite in una Federazione nazionale delle casse mutue. La Federazione nazionale regolava l'attività e la gestione delle casse mutue provinciali, con particolare attenzione al coordinamento e alla solidarietà nell'ambito nazionale. Questi organi avevano personalità giuridica di diritto pubblico ed erano sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'assemblea dei coltivatori diretti del comune eleggeva ogni tre anni il consiglio direttivo. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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dc:date
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Con legge 22 novembre 1954, n. 1136, "Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti", viene resa obbligatoria l'assicurazione per malattia per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari che si occupano della coltivazione dei campi e del governo del bestiame. L'assicurazione è estesa anche ai nuclei familiari che lavorano nei fondi o sono a carico del coltivatore. L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione avveniva mediante l'iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali. Agli iscritti alle liste (coltivatori e familiari) spettava l'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio, assistenza ospedaliera, assistenza sanitaria specialistica, diagnostica, assistenza ostetrica. In ogni comune veniva istituita una cassa mutua dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni mediche. In ogni provincia era altresì istituita una cassa mutua provinciale: queste erano riunite in una Federazione nazionale delle casse mutue. La Federazione nazionale regolava l'attività e la gestione delle casse mutue provinciali, con particolare attenzione al coordinamento e alla solidarietà nell'ambito nazionale. Questi organi avevano personalità giuridica di diritto pubblico ed erano sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'assemblea dei coltivatori diretti del comune eleggeva ogni tre anni il consiglio direttivo. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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