rdf:type
| |
rdfs:label
| |
dc:title
| |
dc:description
| - La Fabbriceria ha lo scopo di provvedere alla manutenzione di un edificio di culto e al decoro delle funzioni religiose. Le fabbricerie (o fabbriche), storicamente, non sono presenti in tutte le regioni italiane, né esistevano in ogni chiesa, potendo esse provvedere alla propria sussistenza anche mediante rendite di benefici, offerte di fedeli e contributi comunali. Il Concilio di Trento riconosce la personalità giuridica delle fabbricerie,alla cui amministrazione potevano essere preposti laici ed ecclesiastici. Negli stati italiani preunitari le leggi che regolavano le fabbricerie variavano da provincia a provincia; le fabbricerie finivano per assumere una diversa fisionomia giuridica. Nel Regno di Sardegna, ad esempio, erano costituite in conformità alla legislazione canonica come fondazioni staccate dalla chiesa e dal beneficio parrocchiale, aventi come scopo di provvedere alla manutenzione dell'edificio sacro e alle spese di culto. Nelle province lombardo-venete rimasero sostanzialmente in vigore le disposizioni del regno d'Italia napoleonico (cfr. decreto 7 aprile 1807, "Decreto relativo alle spese di Culto e di Beneficenza a carico dei comuni"; decreto 9 maggio 1807, "Decreto riguardante la notificazione de' Benefici, Cappellanie e Legati anche di Patronato; decreto 26 maggio 1807, "Decreto riguardante la proibizione delle Confraternite, Congregazioni, Compagnie e Società laicali, eccettuate le Confraternite del SS. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
|
dc:date
| |
ha qualificazioni relazioni Cpf
| |
ha date esistenza
| |
ha statusProvenienza
| |
abstract
| - La Fabbriceria ha lo scopo di provvedere alla manutenzione di un edificio di culto e al decoro delle funzioni religiose. Le fabbricerie (o fabbriche), storicamente, non sono presenti in tutte le regioni italiane, né esistevano in ogni chiesa, potendo esse provvedere alla propria sussistenza anche mediante rendite di benefici, offerte di fedeli e contributi comunali. Il Concilio di Trento riconosce la personalità giuridica delle fabbricerie,alla cui amministrazione potevano essere preposti laici ed ecclesiastici. Negli stati italiani preunitari le leggi che regolavano le fabbricerie variavano da provincia a provincia; le fabbricerie finivano per assumere una diversa fisionomia giuridica. Nel Regno di Sardegna, ad esempio, erano costituite in conformità alla legislazione canonica come fondazioni staccate dalla chiesa e dal beneficio parrocchiale, aventi come scopo di provvedere alla manutenzione dell'edificio sacro e alle spese di culto. Nelle province lombardo-venete rimasero sostanzialmente in vigore le disposizioni del regno d'Italia napoleonico (cfr. decreto 7 aprile 1807, "Decreto relativo alle spese di Culto e di Beneficenza a carico dei comuni"; decreto 9 maggio 1807, "Decreto riguardante la notificazione de' Benefici, Cappellanie e Legati anche di Patronato; decreto 26 maggio 1807, "Decreto riguardante la proibizione delle Confraternite, Congregazioni, Compagnie e Società laicali, eccettuate le Confraternite del SS. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
|
scheda provenienza href
| |
scheda SAN
| |
forma autorizzata profilo istituzionale
| |
record provenienza id
| |
sistema provenienza
| |
is ha relazione con Profilo Istituzionale
of | |