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| - Cenni storici e di legislazione carceraria dall'Unità al primo dopoguerra 1860-1862: le riforme carcerarie dopo l'Unità Raggiunta l'Unità si avvertì in Italia la necessità di raccogliere e uniformare, in maniera organica e sistematica, tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto e anche per il diritto penitenziario fu avvertita la stessa esigenza. Dopo l'estensione del codice penale sardo a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, così classificati: - bagni penali (regio decreto 19 settembre 1860) - carceri giudiziarie (regio decreto 27 gennaio 1861, n. 4681) - case di pena (regio decreto 13 gennaio 1862, n. 413) - case di relegazione (regio decreto 28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (regio decreto 27 novembre 1862, n. 1018). Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo. Le case di pena, di relegazione, di custodia e le carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'interno. I bagni penali, dipendenti dal ministero della marina, nei quali, dal 1865, si scontavano quasi esclusivamente pene per i delitti comuni, dal 1° gennaio 1867 passarono anch'essi sotto la dipendenza del ministero dell'interno, per effetto del regio decreto del 29 novembre 1866, n. 3411. Le carceri giudiziarie erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione e all'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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dc:date
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Cenni storici e di legislazione carceraria dall'Unità al primo dopoguerra 1860-1862: le riforme carcerarie dopo l'Unità Raggiunta l'Unità si avvertì in Italia la necessità di raccogliere e uniformare, in maniera organica e sistematica, tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto e anche per il diritto penitenziario fu avvertita la stessa esigenza. Dopo l'estensione del codice penale sardo a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, così classificati: - bagni penali (regio decreto 19 settembre 1860) - carceri giudiziarie (regio decreto 27 gennaio 1861, n. 4681) - case di pena (regio decreto 13 gennaio 1862, n. 413) - case di relegazione (regio decreto 28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (regio decreto 27 novembre 1862, n. 1018). Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo. Le case di pena, di relegazione, di custodia e le carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'interno. I bagni penali, dipendenti dal ministero della marina, nei quali, dal 1865, si scontavano quasi esclusivamente pene per i delitti comuni, dal 1° gennaio 1867 passarono anch'essi sotto la dipendenza del ministero dell'interno, per effetto del regio decreto del 29 novembre 1866, n. 3411. Le carceri giudiziarie erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione e all'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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