dc:description
| - L'istituzione di archivi notarili pubblici nella province pontificie fu stabilita da Sisto V, nell'ambito del suo disegno di riorganizzazione degli assetti istituzionali dello Stato, con la costituzione "Sollicitudo pastoralis officii" del 1° agosto 1588. Antecedentemente, era prassi seguita quasi ovunque che gli atti notarili fossero conservati dal notaio che li produceva e, alla sua morte, dagli eredi o da un altro notaio, di norma quello che succedeva nell'ufficio. Questo passaggio non avveniva in modo arbitrario, ma era necessario il consenso del consiglio generale della città. Ogni comune, nei propri statuti, stabiliva le proprie regole in materia di tenuta di archivi notarili. Il successivo "Bando sopra l'osservanza dell'ordinazioni dell'archivii eretti da N. S. Sisto V in tutte le città, terre e luoghi mediate e immediate soggetti alla S. Sede apostolica", emanato dal Camerlengo, cardinale Enrico Caetani il 12 settembre 1588, chiarì che l'obbligo dell'istituzione degli archivi vigeva per le città, mentre per le "Terre, Castelli e luoghi" era lo stesso archivista a decidere della erezione o meno di essi. Relativamente alla tenuta degli archivi, una delle più importanti norme introdotte dal bando era costituita dall'obbligo, per tutti i notai, di consegnare, all'archivista competente per territorio, copia autentica, entro quindici giorni, di ogni atto rogato. L'esibizione in archivio riguardava anche le polizze e le altre scritture private, ma queste, diversame...
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abstract
| - L'istituzione di archivi notarili pubblici nella province pontificie fu stabilita da Sisto V, nell'ambito del suo disegno di riorganizzazione degli assetti istituzionali dello Stato, con la costituzione "Sollicitudo pastoralis officii" del 1° agosto 1588. Antecedentemente, era prassi seguita quasi ovunque che gli atti notarili fossero conservati dal notaio che li produceva e, alla sua morte, dagli eredi o da un altro notaio, di norma quello che succedeva nell'ufficio. Questo passaggio non avveniva in modo arbitrario, ma era necessario il consenso del consiglio generale della città. Ogni comune, nei propri statuti, stabiliva le proprie regole in materia di tenuta di archivi notarili. Il successivo "Bando sopra l'osservanza dell'ordinazioni dell'archivii eretti da N. S. Sisto V in tutte le città, terre e luoghi mediate e immediate soggetti alla S. Sede apostolica", emanato dal Camerlengo, cardinale Enrico Caetani il 12 settembre 1588, chiarì che l'obbligo dell'istituzione degli archivi vigeva per le città, mentre per le "Terre, Castelli e luoghi" era lo stesso archivista a decidere della erezione o meno di essi. Relativamente alla tenuta degli archivi, una delle più importanti norme introdotte dal bando era costituita dall'obbligo, per tutti i notai, di consegnare, all'archivista competente per territorio, copia autentica, entro quindici giorni, di ogni atto rogato. L'esibizione in archivio riguardava anche le polizze e le altre scritture private, ma queste, diversame...
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