dc:description
| - Dopo l'Unità d'Italia, fin dal 1860, si sentì l'esigenza di una legge che disciplinasse in maniera uniforme il notariato in tutto il territorio nazionale. Un primo progetto di riodinamento fu presentato dal ministro della giustizia Giovanni Battista Cassinis, ma solo nel 1868 fu preso in esame il disegno di legge del ministro De Falco, presentato due anni prima, che portò all'approvazione della "Legge sul notariato" n. 2786 (serie 2ª) del 25 luglio 1875. Questa legge disponeva, all'art. 3, che vi fosse un collegio di notai ed un archivio in ogni distretto sede di tribunale civile e correzionale. Tali archivi, definiti distrettuali, avevano il compito di conservare gli atti originali dei notai che cessavano la loro attività e le copie degli atti rogati nelle piazze notarili non comprese nella circoscrizione di un archivio mandamentale. La medesima legge, all'art. 101, prevedeva che gli archivi mandamentali potessero essere istituiti nelle città sedi di pretura soltanto a domanda e a spese dei comuni interessati. Avevano il compito di conservare le copie conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento avrebbero trasmesso loro, dopo due anni dalla registrazione dell'atto. Il termine di due anni fu poi spostato a dieci con d.l. lgt.n. 629 del 21 aprile 1918. Per loro natura, quindi, tali archivi non avevano competenza a conservare atti originali. Ancora oggi, tuttavia, si trovano presso alcuni archivi mandamentali, come quelli dell'Umbria, gli atti o...
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abstract
| - Dopo l'Unità d'Italia, fin dal 1860, si sentì l'esigenza di una legge che disciplinasse in maniera uniforme il notariato in tutto il territorio nazionale. Un primo progetto di riodinamento fu presentato dal ministro della giustizia Giovanni Battista Cassinis, ma solo nel 1868 fu preso in esame il disegno di legge del ministro De Falco, presentato due anni prima, che portò all'approvazione della "Legge sul notariato" n. 2786 (serie 2ª) del 25 luglio 1875. Questa legge disponeva, all'art. 3, che vi fosse un collegio di notai ed un archivio in ogni distretto sede di tribunale civile e correzionale. Tali archivi, definiti distrettuali, avevano il compito di conservare gli atti originali dei notai che cessavano la loro attività e le copie degli atti rogati nelle piazze notarili non comprese nella circoscrizione di un archivio mandamentale. La medesima legge, all'art. 101, prevedeva che gli archivi mandamentali potessero essere istituiti nelle città sedi di pretura soltanto a domanda e a spese dei comuni interessati. Avevano il compito di conservare le copie conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento avrebbero trasmesso loro, dopo due anni dalla registrazione dell'atto. Il termine di due anni fu poi spostato a dieci con d.l. lgt.n. 629 del 21 aprile 1918. Per loro natura, quindi, tali archivi non avevano competenza a conservare atti originali. Ancora oggi, tuttavia, si trovano presso alcuni archivi mandamentali, come quelli dell'Umbria, gli atti o...
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