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  • Ordine degli avvocati, 1874 -
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  • Ordine degli avvocati, 1874 -
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  • Con la legge n. 1938 del 1874 e il regolamento n. 2012 del 23 luglio dello stesso anno si realizzò in Italia una moderna organizzazione delle professioni forensi. Questi provvedimenti legislativi costituirono il primo ordinamento autonomo di una professione liberale nel Regno d'Italia e servirono da esempio anche per la disciplina di altri ordini professionali. La legge abolì tutte le disposizioni esistenti, fissando condizioni per l'ammissione all'avvocatura e alla procura: per essere iscritti all'albo degli avvocati occorreva la laurea in giurisprudenza (art. 8) mentre per essere iscritti a quello dei procuratori bastava aver seguito i corsi e aver sostenuto l'esame di alcune discipline giuridiche di maggiore importanza (art. 39). L'istruzione pratica veniva impartita e certificata a cura dei professionisti legali già esercenti, riuniti in Collegio presso ogni corte d'appello e ogni tribunale; a tale collegio, oltre che il controllo sulla preparazione professionale degli aspiranti ad essere iscritti all'albo, competeva anche il sindacato sulla moralità e correttezza professionale di coloro che già esercitavano, nonché l'esercizio del potere disciplinare. Gli aspiranti alla professione legale che avessero voluto iscriversi all'albo degli avvocati o a quello dei procuratori dovevano attendere per due anni ad un tirocinio professionale nello studio di un avvocato o di un procuratore e, alla fine, sostenere un esame teorico-pratico davanti ad una commissione composta da cin...
dc:date
  • 1874 -
ha qualificazioni relazioni Cpf
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • Con la legge n. 1938 del 1874 e il regolamento n. 2012 del 23 luglio dello stesso anno si realizzò in Italia una moderna organizzazione delle professioni forensi. Questi provvedimenti legislativi costituirono il primo ordinamento autonomo di una professione liberale nel Regno d'Italia e servirono da esempio anche per la disciplina di altri ordini professionali. La legge abolì tutte le disposizioni esistenti, fissando condizioni per l'ammissione all'avvocatura e alla procura: per essere iscritti all'albo degli avvocati occorreva la laurea in giurisprudenza (art. 8) mentre per essere iscritti a quello dei procuratori bastava aver seguito i corsi e aver sostenuto l'esame di alcune discipline giuridiche di maggiore importanza (art. 39). L'istruzione pratica veniva impartita e certificata a cura dei professionisti legali già esercenti, riuniti in Collegio presso ogni corte d'appello e ogni tribunale; a tale collegio, oltre che il controllo sulla preparazione professionale degli aspiranti ad essere iscritti all'albo, competeva anche il sindacato sulla moralità e correttezza professionale di coloro che già esercitavano, nonché l'esercizio del potere disciplinare. Gli aspiranti alla professione legale che avessero voluto iscriversi all'albo degli avvocati o a quello dei procuratori dovevano attendere per due anni ad un tirocinio professionale nello studio di un avvocato o di un procuratore e, alla fine, sostenere un esame teorico-pratico davanti ad una commissione composta da cin...
scheda provenienza href
scheda SAN
forma autorizzata profilo istituzionale
  • Ordine degli avvocati, 1874 -
record provenienza id
  • pig-230
sistema provenienza
  • SIUSA
is ha relazione con Profilo Istituzionale of
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