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| - Comunità ebraiche, sec. XI -
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| dc:title
| - Comunità ebraiche, sec. XI -
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| - Le istituzioni ebraiche in Italia prima dell'Unità: Nella maggior parte dei territori della penisola strumento giuridico dell'insediamento ebraico era un "privilegio", un documento ad personam che consentiva ad un dato ebreo (medico, prestatore) di stabilirsi insieme a quanti erano legati a lui (familiari, impiegati, servitori, istitutori) nella città; una "condotta", contratto bilaterale in genere valido per 3-5 anni (talvolta 10-15) regolava minuziosamente le condizioni per la residenza degli ebrei, incluse quelle per l'esercizio del prestito (tassi, procedure, ecc.). Le condotte venivano quasi sempre rinnovate, ma il mancato rinnovo non significava automaticamente l'espulsione: semplicemente gli ebrei rimanevano senza una regolare autorizzazione, sottoposti allo ius commune piuttosto che a quello speciale definito dalle clausole della condotta; gli insediamenti più consistenti vengono definiti nei documenti pubblici, Università degli Hebrei o Nazione Ebrea. E' davvero quasi impossibile trovare documentazione riferita a insediamenti ebraici, neppure per quelli maggiori, in questo periodo, al di fuori degli archivi comunali, vescovili o di Stato. Le tracce che ci attestano la presenza e l'attività ebraiche in moltissime località sono soprattutto nelle delibere delle assemblee comunali, nelle carte delle Signorie, nei documenti giudiziari, negli Statuti e nelle carte notarili per le vicissitudini dei singoli. Il regime giuridico brevemente riassunto nelle righe preced...
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| dc:date
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| ha qualificazioni relazioni Cpf
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| ha date esistenza
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| ha statusProvenienza
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| abstract
| - Le istituzioni ebraiche in Italia prima dell'Unità: Nella maggior parte dei territori della penisola strumento giuridico dell'insediamento ebraico era un "privilegio", un documento ad personam che consentiva ad un dato ebreo (medico, prestatore) di stabilirsi insieme a quanti erano legati a lui (familiari, impiegati, servitori, istitutori) nella città; una "condotta", contratto bilaterale in genere valido per 3-5 anni (talvolta 10-15) regolava minuziosamente le condizioni per la residenza degli ebrei, incluse quelle per l'esercizio del prestito (tassi, procedure, ecc.). Le condotte venivano quasi sempre rinnovate, ma il mancato rinnovo non significava automaticamente l'espulsione: semplicemente gli ebrei rimanevano senza una regolare autorizzazione, sottoposti allo ius commune piuttosto che a quello speciale definito dalle clausole della condotta; gli insediamenti più consistenti vengono definiti nei documenti pubblici, Università degli Hebrei o Nazione Ebrea. E' davvero quasi impossibile trovare documentazione riferita a insediamenti ebraici, neppure per quelli maggiori, in questo periodo, al di fuori degli archivi comunali, vescovili o di Stato. Le tracce che ci attestano la presenza e l'attività ebraiche in moltissime località sono soprattutto nelle delibere delle assemblee comunali, nelle carte delle Signorie, nei documenti giudiziari, negli Statuti e nelle carte notarili per le vicissitudini dei singoli. Il regime giuridico brevemente riassunto nelle righe preced...
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| scheda provenienza href
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| scheda SAN
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| forma autorizzata profilo istituzionale
| - Comunità ebraiche, sec. XI -
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| record provenienza id
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| sistema provenienza
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| is ha relazione con Profilo Istituzionale
of | |