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| - Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria
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| - Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria
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| - Questo tribunale, che prima della restaurazione era incluso nel tribunale della Camera apostolica, venne formalmente ripristinato con la notificazione 25 mag. 1814. L'art. 64 del motuproprio del 1816, che sopprimeva i tribunali particolari e privilegiati, mantenne però le giurisdizioni del presidente della grascia nei mercati soggetti alla sua competenza, e del presidente dell'annona in materia annonaria (a tenore dei chirografi 31 ott. 1800 e 19 sett. 1802), con appello dinanzi al tribunale della Camera. Per il regolamento 22 nov. 1817 il tribunale dell'annona in Roma ebbe competenza in materia di contrattazioni, trasporti e libera circolazione dei grani, farine e simili, sul l'appalto di forni, sull'esercizio di mulini, sul nolo di bastimenti, su granari e su altre materie annonarie. La sua giurisdizione si esercitava sulle province annonarie (Roma e Comarca, Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone); in esse erano giudici di primo grado il prefetto dell'annona per le cause di valore superiore ai cento scudi ed i governatori ed assessori locali - in veste di delegati del tribunale dell'annona - per quelle di valore inferiore. Nelle altre province giudicavano secondo il valore delle cause i governatori od assessori locali o i tribunali civili ordinari; l'appello dai governatori ed assessori si portava dinanzi al prefetto dell'annona, dai tribunali civili dinanzi ai tribunali d'appello. contro i giudicati in primo grado del prefetto l'appello si portava al tribunale col[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Questo tribunale, che prima della restaurazione era incluso nel tribunale della Camera apostolica, venne formalmente ripristinato con la notificazione 25 mag. 1814. L'art. 64 del motuproprio del 1816, che sopprimeva i tribunali particolari e privilegiati, mantenne però le giurisdizioni del presidente della grascia nei mercati soggetti alla sua competenza, e del presidente dell'annona in materia annonaria (a tenore dei chirografi 31 ott. 1800 e 19 sett. 1802), con appello dinanzi al tribunale della Camera. Per il regolamento 22 nov. 1817 il tribunale dell'annona in Roma ebbe competenza in materia di contrattazioni, trasporti e libera circolazione dei grani, farine e simili, sul l'appalto di forni, sull'esercizio di mulini, sul nolo di bastimenti, su granari e su altre materie annonarie. La sua giurisdizione si esercitava sulle province annonarie (Roma e Comarca, Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone); in esse erano giudici di primo grado il prefetto dell'annona per le cause di valore superiore ai cento scudi ed i governatori ed assessori locali - in veste di delegati del tribunale dell'annona - per quelle di valore inferiore. Nelle altre province giudicavano secondo il valore delle cause i governatori od assessori locali o i tribunali civili ordinari; l'appello dai governatori ed assessori si portava dinanzi al prefetto dell'annona, dai tribunali civili dinanzi ai tribunali d'appello. contro i giudicati in primo grado del prefetto l'appello si portava al tribunale col[...]
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forma autorizzata produttore
| - Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria
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| - Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria
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