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| - Corte di giustizia civile e criminale
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| - Corte di giustizia civile e criminale
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dc:description
| - Tra il 1804 e il 1805 vennero proposte dal corpo legislativo varie riforme dell’amministrazione giudiziaria, e dopo la creazione del Regno d’Italia venne pubblicato, in data 13 giu. 1806, un regolamento organico della giustizia civile e punitiva (Bollettino regno d’Italia, 1806, n. 105) che istituiva nei vari dipartimenti le corti di prima istanza, di giustizia civile e criminale: all’interno di queste si formava la sezione civile, che giudicava come tribunale di prima istanza ed anche come tribunale correzionale; altre sezioni civili (o tribunali di prima istanza), con residenza e circondario propri venivano istituite dove fosse opportuno (art. 67).Per la giustizia penale i reati minori erano nuovamente affidati alla competenza del giudice di pace (vedi) come giudice di polizia, le cui condanne detentive erano appellabili alla corte di prima istanza; il tribunale correzionale acquistava anche la funzione di ammettere o rigettare l’accusa per i delitti “alto criminale” per i quali giudicava la corte di prima istanza al completo, compresi i giudici della sezione civile; sia per il tribunale correzionale che per la corte era ammesso il ricorso in appello, eccezione fatta per i reati di incendio e aggressione (vedi Corte d’appello).Composizione delle corti e attribuzioni dei magistrati erano fissati dallo stesso regolamento organico, nonché dal decreto d’organizzazione 17 giu. 1806 (Bollettino regno d’Italia, 1806, n. 107; vedi anche d. di installazione dei vari organi giud[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Tra il 1804 e il 1805 vennero proposte dal corpo legislativo varie riforme dell’amministrazione giudiziaria, e dopo la creazione del Regno d’Italia venne pubblicato, in data 13 giu. 1806, un regolamento organico della giustizia civile e punitiva (Bollettino regno d’Italia, 1806, n. 105) che istituiva nei vari dipartimenti le corti di prima istanza, di giustizia civile e criminale: all’interno di queste si formava la sezione civile, che giudicava come tribunale di prima istanza ed anche come tribunale correzionale; altre sezioni civili (o tribunali di prima istanza), con residenza e circondario propri venivano istituite dove fosse opportuno (art. 67).Per la giustizia penale i reati minori erano nuovamente affidati alla competenza del giudice di pace (vedi) come giudice di polizia, le cui condanne detentive erano appellabili alla corte di prima istanza; il tribunale correzionale acquistava anche la funzione di ammettere o rigettare l’accusa per i delitti “alto criminale” per i quali giudicava la corte di prima istanza al completo, compresi i giudici della sezione civile; sia per il tribunale correzionale che per la corte era ammesso il ricorso in appello, eccezione fatta per i reati di incendio e aggressione (vedi Corte d’appello).Composizione delle corti e attribuzioni dei magistrati erano fissati dallo stesso regolamento organico, nonché dal decreto d’organizzazione 17 giu. 1806 (Bollettino regno d’Italia, 1806, n. 107; vedi anche d. di installazione dei vari organi giud[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Corte di giustizia civile e criminale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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