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dc:description
| - Dal motuproprio del 6 lu.1816 furono istituiti gli assessori camerali nelle province (riunendo, se necessario più delegazioni insieme) come giudici di prima istanza civili e criminali nelle cause che riguardavano l'interesse della Camera apostolica, cause per le quali era esclusa la competenza degli altri tribunali (artt. 57 e 56).Nel civile giudicavano, nei confini della loro giurisdizione, le cause camerali che non superassero il valore di duecento scudi (art. 57). In Roma e Comarca invece le cause camerali in prima istanza erano giudicate cumulativamente, dall'uditore del camerlengo e dall’uditore del tesoriere, per valori non eccedenti gli ottocentoventicinque scudi. Le cause eccedenti i duecento scudi nelle province e quelle in Roma e Comarca eccedenti gli ottocentoventicinque, sempre in prima istanza erano di competenza di un tribunale collegiale composto dall'uditore del camerlengo, dal presidente della camera e dall'uditore del tesoriere, tribunale che era anche giudice di appello per le sentenze degli assessori camerali; in caso di difformità di sentenze era previsto il giudizio di terzo grado dinanzi al tribunale della camera (art. 58). Dal giudizio di prima istanza del suddetto tribunale collegiale e, per le cause inferiori ag1i ottocentoventicinque scudi giudicate dall'uditore del camerlengo o dall’uditore del tesoriere, l’appello era deferito al tribunale della camera, diviso in due turni (art.59). Nel caso di un eventuale terzo grado, la sentenza di un turn[...]
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dc:date
| - 6 lug. 1816 - 5 ott. 1824
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Dal motuproprio del 6 lu.1816 furono istituiti gli assessori camerali nelle province (riunendo, se necessario più delegazioni insieme) come giudici di prima istanza civili e criminali nelle cause che riguardavano l'interesse della Camera apostolica, cause per le quali era esclusa la competenza degli altri tribunali (artt. 57 e 56).Nel civile giudicavano, nei confini della loro giurisdizione, le cause camerali che non superassero il valore di duecento scudi (art. 57). In Roma e Comarca invece le cause camerali in prima istanza erano giudicate cumulativamente, dall'uditore del camerlengo e dall’uditore del tesoriere, per valori non eccedenti gli ottocentoventicinque scudi. Le cause eccedenti i duecento scudi nelle province e quelle in Roma e Comarca eccedenti gli ottocentoventicinque, sempre in prima istanza erano di competenza di un tribunale collegiale composto dall'uditore del camerlengo, dal presidente della camera e dall'uditore del tesoriere, tribunale che era anche giudice di appello per le sentenze degli assessori camerali; in caso di difformità di sentenze era previsto il giudizio di terzo grado dinanzi al tribunale della camera (art. 58). Dal giudizio di prima istanza del suddetto tribunale collegiale e, per le cause inferiori ag1i ottocentoventicinque scudi giudicate dall'uditore del camerlengo o dall’uditore del tesoriere, l’appello era deferito al tribunale della camera, diviso in due turni (art.59). Nel caso di un eventuale terzo grado, la sentenza di un turn[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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