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| - La legge 7 giugno 1819, n. 1612 - legge organica dell’ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro - istituiva per ciascuna delle valli di Palermo, Messina e Trapani un Tribunale di commercio, successivamente, applicando l’art. 78 della medesima legge organica, il decreto 20 luglio 1859, n. 135, istituiva un Tribunale di commercio anche per la provincia di Catania.Ogni tribunale si componeva di un presidente, quattro giudici e non più di cinque supplenti, scelti tra i negozianti, gli artigiani ed i banchieri. Addetto ad ogni tribunale vi era pure un cancelliere.Il presidente era nominato solo per un anno, ma poteva essere riconfermato; i giudici e i supplenti duravano in carica due anni. Le funzioni di pubblico ministero, quando occorreva, venivano esercitate dal giudice di più recente nomina.Il Tribunale di commercio, come giudice di primo grado, giudicava nelle cause, in materia commerciale, il cui valore fosse superiore alle 100 once. Le sue decisioni erano inappellabili se i litiganti avessero rinunciato per iscritto. Altrimenti, la sentenza era appellabile alla Gran corte civile nella di cui giurisdizione si trovava il tribunale.Nonostante l’appello, la sentenza di primo grado doveva essere seguita, allorquando la parte vittoriosa prestasse cauzione, oppure quando il medesimo tribunale, per giustificati motivi, dispensasse dal prestarla.Il Tribunale di commercio poteva essere anche giudice di appello nelle controversie, in materia commerciale di valore superi[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - La legge 7 giugno 1819, n. 1612 - legge organica dell’ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro - istituiva per ciascuna delle valli di Palermo, Messina e Trapani un Tribunale di commercio, successivamente, applicando l’art. 78 della medesima legge organica, il decreto 20 luglio 1859, n. 135, istituiva un Tribunale di commercio anche per la provincia di Catania.Ogni tribunale si componeva di un presidente, quattro giudici e non più di cinque supplenti, scelti tra i negozianti, gli artigiani ed i banchieri. Addetto ad ogni tribunale vi era pure un cancelliere.Il presidente era nominato solo per un anno, ma poteva essere riconfermato; i giudici e i supplenti duravano in carica due anni. Le funzioni di pubblico ministero, quando occorreva, venivano esercitate dal giudice di più recente nomina.Il Tribunale di commercio, come giudice di primo grado, giudicava nelle cause, in materia commerciale, il cui valore fosse superiore alle 100 once. Le sue decisioni erano inappellabili se i litiganti avessero rinunciato per iscritto. Altrimenti, la sentenza era appellabile alla Gran corte civile nella di cui giurisdizione si trovava il tribunale.Nonostante l’appello, la sentenza di primo grado doveva essere seguita, allorquando la parte vittoriosa prestasse cauzione, oppure quando il medesimo tribunale, per giustificati motivi, dispensasse dal prestarla.Il Tribunale di commercio poteva essere anche giudice di appello nelle controversie, in materia commerciale di valore superi[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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