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| - Giudice conciliatore o Giusdicenza civile e criminale
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| - Giudice conciliatore o Giusdicenza civile e criminale
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dc:description
| - I giudici conciliatori - o giusdicenti- furono istituiti nelle quattro legazioni con la notificazione 30 marzo 1831 del legatoa latere, card. Opizzoni, in tutte le località in cui aveva sede un pretore (art. 6), cioè nei quattro capoluoghi delle legazioni, Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna; a Bologna furono due, come i pretori. La stessa notificazione stabiliva che non si sarebbe dato corso in via contenziosa ad alcun atto "prima che siasi tentata la conciliazione fra le parti litiganti" (art. 8); esperito tale tentativo, i giusdicenti giudicavano in via contenziosa le cause del valore sino a trecento scudi. Un regolamento per i giudici conciliatori fu pubblicato pochi giorni più tardi con altra notificazione dello stesso legato in data 16 aprile.Questo magistrato - che aveva nel civile le funzioni giudiziarie che nelle delegazioni erano attribuite all'assessore legale e nei governi al governatore - fu confermato nelle quattro legazioni anche dalla nuova normativa pubblicata alcuni mesi più tardi per tutto lo Stato in materia giudiziaria civile. Infatti il regolamento 5 ott. 1831 stabilì che i governatori nei governi, i giudici conciliatori nei capoluoghi di legazione, gli assessori legali nei capoluoghi di delegazione, giudicassero in primo grado le cause di valore inferiore ai duecento scudi e quelle di alimenti, di mercedi dovute agli operai, di danni dati, di "sommariissimo e momentaneo possessorio" (artt. 14-16). L'appello era portato dinanzi ai ripristinati tribuna[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - I giudici conciliatori - o giusdicenti- furono istituiti nelle quattro legazioni con la notificazione 30 marzo 1831 del legatoa latere, card. Opizzoni, in tutte le località in cui aveva sede un pretore (art. 6), cioè nei quattro capoluoghi delle legazioni, Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna; a Bologna furono due, come i pretori. La stessa notificazione stabiliva che non si sarebbe dato corso in via contenziosa ad alcun atto "prima che siasi tentata la conciliazione fra le parti litiganti" (art. 8); esperito tale tentativo, i giusdicenti giudicavano in via contenziosa le cause del valore sino a trecento scudi. Un regolamento per i giudici conciliatori fu pubblicato pochi giorni più tardi con altra notificazione dello stesso legato in data 16 aprile.Questo magistrato - che aveva nel civile le funzioni giudiziarie che nelle delegazioni erano attribuite all'assessore legale e nei governi al governatore - fu confermato nelle quattro legazioni anche dalla nuova normativa pubblicata alcuni mesi più tardi per tutto lo Stato in materia giudiziaria civile. Infatti il regolamento 5 ott. 1831 stabilì che i governatori nei governi, i giudici conciliatori nei capoluoghi di legazione, gli assessori legali nei capoluoghi di delegazione, giudicassero in primo grado le cause di valore inferiore ai duecento scudi e quelle di alimenti, di mercedi dovute agli operai, di danni dati, di "sommariissimo e momentaneo possessorio" (artt. 14-16). L'appello era portato dinanzi ai ripristinati tribuna[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Giudice conciliatore o Giusdicenza civile e criminale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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