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  • Pretore
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  • Pretore
dc:description
  • Giudice singolo in materia civile, istituito dal motuproprio del 5 ott. 1824 nei capoluoghi di legazione e delegazione in luogo dei soppressi tribunali di prima istanza, il pretore era incaricato dell’amministrazione della giustizia nelle controversie di primo grado per tutte le cause di valore superiore ai trecento scudi, sino a qualunque somma; nelle delegazioni riunite doveva esservi un pretore in ciascuno dei due capoluoghi (artt. A25, P1120). In secondo grado il pretore giudicava dalle sentenze dei luogotenenti, assessori civili e governatori (art. P1118); a lui erano deferite in appello anche le cause in materia laica e tra laici giudicate dagli ordinari e vicari generali fino alla somma di ottocentoventicinque scudi; nell'eventuale terzo grado il giudizio dalle suddette sentenze era portato dinanzi ad uno dei due luogotenenti del Tribunale dell’Auditor Camerae, in Roma (art. A34). Le cause di valore superiore agli ottocentoventicinque scudi, giudicate dai pretori (e dagli ordinari e dai vicari generali, nelle stesse materie laiche e tra laici) erano portate in appello dinanzi al Tribunale della rota, in Roma (art. A35).Il citato motuproprio del 1824 aveva stabilito che in nessun caso il pretore potesse essere membro del tribunale penale (art. A81), ma tale norma fu abrogata con il motuproprio 21 dic. 1827 il quale decretò invece che il pretore facesse parte, di diritto, del tribunale penale (art.91).Con le norme particolari pubblicate nelle quattro legazioni dopo [...]
dc:date
  • 5 ott. 1824 - 5 ott. 1831
ha contesto storico istituzionale
ha qualificazioni relazioni Cpf
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • Giudice singolo in materia civile, istituito dal motuproprio del 5 ott. 1824 nei capoluoghi di legazione e delegazione in luogo dei soppressi tribunali di prima istanza, il pretore era incaricato dell’amministrazione della giustizia nelle controversie di primo grado per tutte le cause di valore superiore ai trecento scudi, sino a qualunque somma; nelle delegazioni riunite doveva esservi un pretore in ciascuno dei due capoluoghi (artt. A25, P1120). In secondo grado il pretore giudicava dalle sentenze dei luogotenenti, assessori civili e governatori (art. P1118); a lui erano deferite in appello anche le cause in materia laica e tra laici giudicate dagli ordinari e vicari generali fino alla somma di ottocentoventicinque scudi; nell'eventuale terzo grado il giudizio dalle suddette sentenze era portato dinanzi ad uno dei due luogotenenti del Tribunale dell’Auditor Camerae, in Roma (art. A34). Le cause di valore superiore agli ottocentoventicinque scudi, giudicate dai pretori (e dagli ordinari e dai vicari generali, nelle stesse materie laiche e tra laici) erano portate in appello dinanzi al Tribunale della rota, in Roma (art. A35).Il citato motuproprio del 1824 aveva stabilito che in nessun caso il pretore potesse essere membro del tribunale penale (art. A81), ma tale norma fu abrogata con il motuproprio 21 dic. 1827 il quale decretò invece che il pretore facesse parte, di diritto, del tribunale penale (art.91).Con le norme particolari pubblicate nelle quattro legazioni dopo [...]
scheda provenienza href
scheda SAN
ha sottotipologia ente
forma autorizzata profilo istituzionale
  • Pretore
record provenienza id
  • R066801
sistema provenienza
  • GGASI
is ha relazione con Profilo Istituzionale of
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