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  • Conservazione delle ipoteche
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  • Conservazione delle ipoteche
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  • La legge 25 dicembre 1816 n. 583 “sul registro e le ipoteche” confermò la normativa murattiana in ordine alle iscrizioni, alle trascrizioni, alle funzioni dei conservatori, alle cauzioni che questi dovevano fornire (art. 40). Gli uffici ipotecari stabiliti in ogni provincia, nella città sede del tribunale, furono poi posti, dal decreto 30 gennaio 1817 n. 621, alle dipendenze delle direzioni provinciali del registro e del bollo. In correlazione con l’entrata in vigore del codice civile, la nuova legge 21 gennaio 1819 n. 1616 “sul registro e sulle ipoteche” nell’incaricare i conservatori “…della esecuzione delle formalità prescritte per la conservazione e radiazione delle ipoteche e per la trascrizione nel caso di movimenti o pignoramenti delle proprietà de’ beni immobili…”, nonché “…della percezione de’ diritti dovuti alla tesoreria generale per ciascuna di tali formalità…(art. 77)”, ribadì, aggiornandole, tutte le precedenti disposizioni in materia. Con decreto 10 gennaio 1825 n. 7 gli uffici ipotecari, così come le direzioni da cui dipendevano, furono incorporati nelle contestualmente istituite direzioni dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi (art. 2).
dc:date
  • 19 lug. 1819 - (domini al di là del Faro)
  • - 10 gen. 1825 (domini al di qua del Faro)
ha contesto storico istituzionale
ha qualificazioni relazioni Cpf
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • La legge 25 dicembre 1816 n. 583 “sul registro e le ipoteche” confermò la normativa murattiana in ordine alle iscrizioni, alle trascrizioni, alle funzioni dei conservatori, alle cauzioni che questi dovevano fornire (art. 40). Gli uffici ipotecari stabiliti in ogni provincia, nella città sede del tribunale, furono poi posti, dal decreto 30 gennaio 1817 n. 621, alle dipendenze delle direzioni provinciali del registro e del bollo. In correlazione con l’entrata in vigore del codice civile, la nuova legge 21 gennaio 1819 n. 1616 “sul registro e sulle ipoteche” nell’incaricare i conservatori “…della esecuzione delle formalità prescritte per la conservazione e radiazione delle ipoteche e per la trascrizione nel caso di movimenti o pignoramenti delle proprietà de’ beni immobili…”, nonché “…della percezione de’ diritti dovuti alla tesoreria generale per ciascuna di tali formalità…(art. 77)”, ribadì, aggiornandole, tutte le precedenti disposizioni in materia. Con decreto 10 gennaio 1825 n. 7 gli uffici ipotecari, così come le direzioni da cui dipendevano, furono incorporati nelle contestualmente istituite direzioni dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi (art. 2).
scheda provenienza href
scheda SAN
ha sottotipologia ente
forma autorizzata profilo istituzionale
  • Conservazione delle ipoteche
record provenienza id
  • R071600
sistema provenienza
  • GGASI
is ha relazione con Profilo Istituzionale of
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