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| - Istituiti in numero di quattro dalla legge 8 agosto 1806, n. 131 per giudicare “esclusivamente di tutti i delitti contro la pubblica sicurezza, commessi a mano armata in campagna o sulle pubbliche vie; degli attruppamenti sediziosi e armati; delle unioni clandestine e sediziose; delle sommosse popolari; della reclutazione; dello spionaggio e di ogni altra colpevole corrispondenza a favor dei nemici; … degli autori di libelli e voci manifestamente dirette a turbare la pubblica quiete; e dei vagabondi” (artt. 1 e 4).I tribunali erano rispettivamente competenti per le province di Terra di lavoro, Salerno e Montefusco il primo, per le tre province abruzzesi il secondo, per le province di Lucera, Trani e Lecce il terzo, per la provincia di Basilicata e per le due Calabrie l’ultimo (art. 2).Essi erano composti da otto giudici, presidente compreso, di cui cinque civili e tre militari col grado di capitano o superiore, nonché da un procuratore regio e da un segretario (art. 3). Le sentenze erano inappellabili (art. 22).Soppressi a seguito della legge 20 maggio 1808, n. 140 sull’”organizzazione giudiziaria” (art. 91), le cause pendenti, come sancì il coevo decreto n. 141 (art. 40), passarono ai tribunali criminali competenti per territorio.I Tribunali straordinari cessarono dalle loro funzioni il 20 dicembre 1808, come stabilito dal decreto 12 dicembre 1808, n. 231 (art. 1).
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dc:date
| - 8 ago. 1806 - 20 dic. 1808
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Istituiti in numero di quattro dalla legge 8 agosto 1806, n. 131 per giudicare “esclusivamente di tutti i delitti contro la pubblica sicurezza, commessi a mano armata in campagna o sulle pubbliche vie; degli attruppamenti sediziosi e armati; delle unioni clandestine e sediziose; delle sommosse popolari; della reclutazione; dello spionaggio e di ogni altra colpevole corrispondenza a favor dei nemici; … degli autori di libelli e voci manifestamente dirette a turbare la pubblica quiete; e dei vagabondi” (artt. 1 e 4).I tribunali erano rispettivamente competenti per le province di Terra di lavoro, Salerno e Montefusco il primo, per le tre province abruzzesi il secondo, per le province di Lucera, Trani e Lecce il terzo, per la provincia di Basilicata e per le due Calabrie l’ultimo (art. 2).Essi erano composti da otto giudici, presidente compreso, di cui cinque civili e tre militari col grado di capitano o superiore, nonché da un procuratore regio e da un segretario (art. 3). Le sentenze erano inappellabili (art. 22).Soppressi a seguito della legge 20 maggio 1808, n. 140 sull’”organizzazione giudiziaria” (art. 91), le cause pendenti, come sancì il coevo decreto n. 141 (art. 40), passarono ai tribunali criminali competenti per territorio.I Tribunali straordinari cessarono dalle loro funzioni il 20 dicembre 1808, come stabilito dal decreto 12 dicembre 1808, n. 231 (art. 1).
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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