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| - La l. del 25 ventoso a. XI sul notariato definiva i notai funzionari pubblici competenti a rogare tutti gli atti e tutti i contratti ai quali le parti volessero “imprimere carattere di autenticità”. Erano nominati a vita dal primo console e obbligati a risiedere nel luogo fissato dal governo.L’estensione territoriale delle loro funzioni era legata alla circoscrizione dei tribunali.Ogni notaio era tenuto ad avere un sigillo particolare.Gli atti rogati erano legalizzati dal tribunale d’appello nel caso dovessero servire fuori dalla giurisdizione del notaio. Era previsto un notaio ogni circa 6000 abitanti e almeno due notai per ogni giustizia di pace.Con l. del 16 fiorile a. IV i notai venivano obbligati a depositare la doppia copia certificata degli atti da essi ricevuti nel corso dell’anno precedente alla cancelleria del tribunale civile del dipartimento.Con d. infine del 2 nevoso a. XII venivano stabilite delle camere dei notai presso ogni tribunale civile di prima istanza. Le attribuzioni delle camere erano:Negli Stati Romani la l. del 16 fiorile a. IV viene pubblicata nelBollettino per gli Stati Romani(boll. 71, pp. 157 e ss.), la legge 25 ventoso a. XI e il decreto 2 nevoso a. XII vengono pubblicati con ordine del 15 feb. 1810 nelBollettino per gli Stati Romani(boll. 73, pp. 199 e ss.). Con questo ordine della Consulta straordinaria per gli Stati Romani viene dichiarata incompatibile con la funzione di notaio la carica di prefetto, di membro del consiglio di prefettur[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - La l. del 25 ventoso a. XI sul notariato definiva i notai funzionari pubblici competenti a rogare tutti gli atti e tutti i contratti ai quali le parti volessero “imprimere carattere di autenticità”. Erano nominati a vita dal primo console e obbligati a risiedere nel luogo fissato dal governo.L’estensione territoriale delle loro funzioni era legata alla circoscrizione dei tribunali.Ogni notaio era tenuto ad avere un sigillo particolare.Gli atti rogati erano legalizzati dal tribunale d’appello nel caso dovessero servire fuori dalla giurisdizione del notaio. Era previsto un notaio ogni circa 6000 abitanti e almeno due notai per ogni giustizia di pace.Con l. del 16 fiorile a. IV i notai venivano obbligati a depositare la doppia copia certificata degli atti da essi ricevuti nel corso dell’anno precedente alla cancelleria del tribunale civile del dipartimento.Con d. infine del 2 nevoso a. XII venivano stabilite delle camere dei notai presso ogni tribunale civile di prima istanza. Le attribuzioni delle camere erano:Negli Stati Romani la l. del 16 fiorile a. IV viene pubblicata nelBollettino per gli Stati Romani(boll. 71, pp. 157 e ss.), la legge 25 ventoso a. XI e il decreto 2 nevoso a. XII vengono pubblicati con ordine del 15 feb. 1810 nelBollettino per gli Stati Romani(boll. 73, pp. 199 e ss.). Con questo ordine della Consulta straordinaria per gli Stati Romani viene dichiarata incompatibile con la funzione di notaio la carica di prefetto, di membro del consiglio di prefettur[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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