dc:description
| - Istituito con la citata legge 29 maggio 1817 n.727 al posto del soppresso tribunale di prima istanza in ogni provincia (con sedi in Aquila, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Lucera, Napoli, Potenza, Reggio, Salerno, Santa Maria di Capua, Teramo, Trani), si componeva di un presidente, di tre giudici, di un procuratore regio e di un cancelliere. In prima istanza il tribunale giudicava tutte le cause personali, reali e miste non attribuite alla competenza del giudice di circondario o affidate a giurisdizioni speciali. In grado di appello conosceva le cause decise in materia civile dai giudici di circondario dirimendo anche gli eventuali conflitti di competenza insorgenti tra i medesimi. Le sentenze emesse in prima istanza potevano essere appellate alla gran corte civile competente per territorio; le sentenze emesse in seconda istanza erano impugnabili solo presso la corte suprema di giustizia di Napoli.I tribunali civili vigilavano anche sull’attività dei notai e delle camere notarili (art. 59), facendo altresì le veci dei tribunali di commercio nelle province ove questi ultimi non risultassero insediati (art. 58).
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abstract
| - Istituito con la citata legge 29 maggio 1817 n.727 al posto del soppresso tribunale di prima istanza in ogni provincia (con sedi in Aquila, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Lucera, Napoli, Potenza, Reggio, Salerno, Santa Maria di Capua, Teramo, Trani), si componeva di un presidente, di tre giudici, di un procuratore regio e di un cancelliere. In prima istanza il tribunale giudicava tutte le cause personali, reali e miste non attribuite alla competenza del giudice di circondario o affidate a giurisdizioni speciali. In grado di appello conosceva le cause decise in materia civile dai giudici di circondario dirimendo anche gli eventuali conflitti di competenza insorgenti tra i medesimi. Le sentenze emesse in prima istanza potevano essere appellate alla gran corte civile competente per territorio; le sentenze emesse in seconda istanza erano impugnabili solo presso la corte suprema di giustizia di Napoli.I tribunali civili vigilavano anche sull’attività dei notai e delle camere notarili (art. 59), facendo altresì le veci dei tribunali di commercio nelle province ove questi ultimi non risultassero insediati (art. 58).
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