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  • REPUBBLICA DI FIRENZE (sec. XIII - 1532)
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  • REPUBBLICA DI FIRENZE (sec. XIII - 1532)
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  • sec. XIII - 1532
ha date contesto storico istituzionale
denominazione cont...ico istituzionale
  • REPUBBLICA DI FIRENZE (sec. XIII - 1532)
descrizione contes...ico istituzionale
  • <p> Il patrimonio documentario dell'AS Firenze offre testimonianze frammentarie sulla vita pubblica della città prima dell'istituzione del magistrato dei priori delle arti, avvenuta nel 1282; nella raccolta degli statuti sono conservati testi fondamentali della costituzione della repubblica fiorentina (oltre gli ordinamenti stessi del 1293-1295, gli statuti del podestà e del capitano del popolo nelle redazioni del 1322-1325 e del 1355, e gli statuti del comune del 1415) solo a partire dagli ordinamenti di giustizia. Manca una documentazione organica per il XII e buona parte del XIII secolo che videro -- com'è noto -- l'affermarsi del regime consolare, il sorgere dell'istituto del podestà, il costituto del " popolo " del 1250, la vittoria guelfa del 1267 e il sorgere della potente parte guelfa e dei buonomini. Su tali vicende e sugli istituti che ne scaturirono ci offrono tracce discontinue, ma preziose, l'archivio diplomatico, l'archivio notarile antecosimiano e la raccolta dei capitoli. Dal decennio 1280-1290, invece, è possibile ricostruire, almeno in parte, la mutevole e complessa struttura dello Stato fiorentino sui documenti prodotti dai suoi organi fondamentali, anche se occorre tener conto delle vaste lacune presenti nella documentazione di quel periodo.<lb/> Il podestà, magistratura stabile dagl'inizi del XIII secolo, il cui archivio inizia soltanto con il 1343, raccoglieva originariamente nelle proprie mani il potere politico, giurisdizionale e militare; poteri che venne a poco a poco perdendo con il sorgere delle nuove magistrature, per conservare soprattutto una funzione giurisdizionale.<lb/> Il capitano del popolo, istituito con la riforma del 1250, ebbe per molto tempo vita discontinua: nel 1267 la sua carica fu sostituita da quella del capitano della massa di parte guelfa, al quale subentrò, nel 1280, il capitano difensore della pace, sostituito a sua volta, nel 1283, dal capitano difensore delle arti e degli artefici; quest'ultimo, infine, riassunse nel 1298 il titolo di capitano del popolo, ma la sua presenza non fu stabile che dal 1329. Il capitano del popolo, cui inizialmente era affidata parte del potere politico e di governo, svolse soprattutto mansioni di carattere giurisdizionale in parte complementari di quelle del podestà. Nel 1280, al termine della missione pacificatrice del cardinale Latino, gli organi politici fondamentali del comune di Firenze erano, oltre al podestà e al capitano difensore della pace, i quattordici buonomini, cui era affidato il potere esecutivo e l'iniziativa legislativa, e cinque consigli: il consiglio del cento, i consigli speciale e generale del capitano e i consigli speciale e generale del podestà o del comune.<lb/> Nel 1282 furono istituiti i priori delle arti, eletti ogni due mesi dalle capitudini delle artimaggiori tra i membri di queste. Essi esautorarono rapidamente i quattordici buonomini, che furono soppressi entro breve tempo e sostituiti in tutte le loro funzioni dagli stessi priori. Il numero e il sistema di elezione di questi membri ebbero nel tempo varie modifiche: da tre divennero presto sei (uno per ogni sesto della città), numero confermato dagli ordinamenti di giustizia del 1293, ma di lì a poco ripetutamente variato. Nel periodo intercorso tra l'istituzione del priorato e gli ordinamenti di giustizia si era compiuto il processo di strutturazione delle ventuno arti (sette " maggiori ", cinque " mediane ", nove " minori ") che con gli ordinamenti acquistarono precisi diritti politici, divenendo organi della costituzione fiorentina.<lb/> Fin dalla loro istituzione i priori furono soliti riunire le capitudini delle arti insieme con altri " savi ", per conoscere il parere su importanti questioni. I verbali di quelle riunioni si conservano nelle Consulte e pratiche, soltanto però a partire dal 1349. Dopo il 1293 le capitudini delle ventuno arti riconosciute furono spesso convocate come consiglio speciale dai priori, dal podestà e dal capitano. Da quell'anno, inoltre, le capitudini delle arti maggiori e medie parteciparono alle sedute dei consigli del capitano; esse intervenivano spesso anche alle riunioni del consiglio speciale del podestà e più raramente a quelle del suo consiglio generale, secondo la volontà della signoria. Con lo statuto del capitano del 1322 anche le nove arti minori furono chiamate a partecipare ai consigli. Durante le particolari vicende politiche degli anni 1293-1295, membri delle arti minori erano stati eletti nel collegio dei priori accanto ai rappresentanti delle arti maggiori, ma fu una riforma adottata nel 1343, all'indomani della rivolta contro il duca d'Atene, che concesse l'accesso al priorato a tutte le ventuno arti. Questa riforma fu comunque temperata, nel 1358, dalla pretestuosa " legge dell'ammonire ", con cui la parte guelfa - la roccaforte dei magnati - impose il divieto degli uffici ai sospetti di ghibellinismo. La rivolta dei ciompi vide, nel 1378, il formarsi e l'accedere agli uffici di tre nuove arti minori: farsettai, tintori e ciompi, ridotte ben presto a due per l'abolizione di quest'ultima. La restaurazione oligarchica, seguita nel 1382, eliminò poi anche le altre due arti del popolo minuto.<lb/> Con gli ordinamenti di giustizia del 1293, il gonfaloniere di giustizia (magistrato che era al comando della compagnia comunale di armati della giustizia e che doveva tutelare gli ordinamenti dalle insidie dei magnati affiancò i priori delle arti nella signoria. Nel 1321 furono istituiti i dodici buonomini, che, con i gonfalonieri delle compagnie armate del popolo, costituirono i collegi della signoria, della quale divisero i compiti e le funzioni.<lb/> Dal 1321 al 1328 si era venuto definendo il nuovo sistema di elezione della signoria: i singoli membri dovevano essere scelti attraverso la " tratta " o estrazione a sorte. I nomi dei cittadini eleggibili venivano scelti e imborsati secondo criteri e procedure che variarono nel tempo, e dalle borse si estraevano, ogni due mesi, i nuovi signori. Il sistema dell'imborsazione e della tratta si estese progressivamente ai collegi, ai consigli, al podestà, al capitano del popolo e agli uffici " intrinseci " (della città) ed " estrinseci " (del contado e distretto) della repubblica, come ben testimoniano i documenti conservati nell'archivio delle tratte.<lb/> Nel normale iter legislativo, le proposte formulate dalla signoria e dai collegi venivano esaminate successivamente dai consigli " opportuni ": il consiglio del cento - che doveva approvare preventivamente tutti i provvedimenti di natura finanziaria -, i consigli speciale e generale del capitano e, infine, i consigli speciale e generale del podestà.<lb/> I consigli del capitano discutevano e deliberavano spesso in seduta comune; e lo stesso avveniva nei due consigli del podestà. Nei registri delle consulte e dei Libri fabarum si conservano i verbali - dal 1301 limitati alle operazioni di voto - delle riunioni in cui erano esaminate e votate le proposte, fino all'approvazione definitiva della " provvisione ". Il testo delle leggi cosi adottate veniva prima steso in minuta (nei " protocolli ") e quindi trascritto nei registri membranacei delle provvisioni, una copia dei quali veniva conservata presso la camera del comune li " duplicati ").<lb/> Non sempre, però, i provvedimenti legislativi seguivano nella loro formazione la proceduranormale; in alcuni casi il parlamento (l'assemblea di tutto il popolo) o i consigli, su proposta della signoria, affidavano la " balia " (i pieni poteri) a magistrature straordinarie, perché riformassero lo Stato o deliberassero su questioni particolari. Originariamente le balie non dovevano superare la durata di due mesi - la durata cioè della carica della signoria - principio questo che sarebbe stato del tutto disatteso nel secolo XV, quando esse divennero uno degli strumenti fondamentali usati dai Medici per consolidare ed estendere il loro potere.<lb/> In relazione alla conservazione degli atti prodotti dai vari uffici, è da notare, per inciso, che alla fine del XIII secolo si era ormai strutturata la cancelleria della repubblica fiorentina: in essa il notaro della signoria provvedeva alla stesura e alla conservazione degli atti emanati dalla signoria; al notaro delle " riformagioni " era affidata la verbalizzazione delle discussioni e delle deliberazioni dei consigli e la redazione delle provvisioni; nella cancelleria delle lettere, infine, il cancelliere dettatore scriveva, a nome della repubblica, lettere dirette a destinatari all'interno del dominio (missive interne) o fuori di questo (missive esterne), salvacondotti, credenziali, istruzioni per gli ambasciatori, e alla cancelleria pervenivano le lettere " responsive ". Nel 1437 venne istituita una seconda cancelleria per le missive interne, mentre dalla prima cancelleria continuarono a partire le missive esterne. Gli atti prodotti dai vari uffici della cancelleria fiorentina si conservarono nell'archivio del palazzo dei priori, presso il notaro delle riformagioni (archivio delle riformagioni) e, solo in parte, presso l'archivio della camera, dove venivano invece raccolti tutti i documenti di natura finanziaria e giudiziaria. Questo ultimo archivio fu in gran parte distrutto durante i tumulti del 1343 contro il duca d'Atene.<lb/> Di notevole importanza è la riforma del sistema consiliare attuata nel 1329, dopo la signoria di Carlo duca di Calabria: furono aboliti il consiglio del cento e i consigli Speciali del podestà e del capitano del popolo; restarono soltanto i consigli generali del podestà e del capitano.<lb/> Nel 1411 furono istituiti due nuovi consigli: il consiglio dei duecento e quello dei centotrentuno; essi dovevano esaminare in prima istanza le proposte legislative concernenti gli affari militari e le alleanze. Con competenza in materia fiscale fu creato, nel 1426, il consiglio dei centoquarantacinque. Nel 1443 venne istituito - ma ebbe vita breve - il consiglio dei centoventuno, che doveva approvare preventivamente i provvedimenti di natura finanziaria e quelli relativi agli esuli e ribelli politici. Con il ritorno di Cosimo de' Medici a Firenze, nel settembre 1434, iniziò la lenta, ma irreversibile trasformazione della struttura costituzionale della repubblica verso quella del principato. I consigli vennero progressivamente esautorati attraverso la creazione di balie triennali e quinquennali prorogabili e il sistema di elezione per " tratta " della signoria venne addomesticato con la manipolazione delle imborsazioni e reiteratamente sostituito con l'elezione " a mano " da parte degli accoppiatori. Un plebiscito popolare sanzionò, nel 1458, una serie di importanti riforme: furono aboliti i consigli dei duecento, dei centotrentuno e dei centoquarantacinque e fu nuovamente istituito il consiglio dei cento; questo doveva approvare in prima istanza i disegni di legge concernenti " statum seu bursas aut scrutinea aut [...] onera vel conductas gentium armigerarum "; inoltre, il suo consenso era necessario per l'approvazione definitiva di ogni provvedimento legislativo. A quel consiglio furono affidate, di volta in volta, le elezioni di importanti magistrature e, nel 1471, fu demandata alla sua esclusiva competenza l'approvazione dei provvedimenti che, fino ad allora, aveva approvato solo in prima istanza. Una balia, creata nell'aprile 1480, istituì il consiglio dei settanta, i cui membri duravano in carica cinque anni, e nel cui ambito ogni sei mesi sarebbero stati scelti i componenti di due nuove magistrature: gli otto di pratica, cui era affidata la politica estera, e i dodici procuratori, responsabili degli affari interni e finanziari. I settanta sostituivano gli accoppiatori nell'elezione della signoria, la quale non poteva fare proposte di legge rilevanti, senza il loro preventivo consenso.<lb/> La " vacanza " medicea, protrattasi dalla fine del 1494 al 1512, vide l'abolizione dei consigli dei cento e dei settanta e dei due antichi consigli statutari (del popolo e del comune).<lb/> Furono invece istituiti il consiglio maggiore e il consiglio degli ottanta: la signoria e i collegi affidavano la formulazione delle proposte legislative ad un collegio di auditori; le proposte venivano poi approvate dalla signoria, dai collegi, dagli ottanta ed, infine, dal consiglio maggiore.<lb/> Nel 1502 fu conferito carattere vitalizio alla carica del gonfaloniere di giustizia, eletto dal consiglio maggiore nella persona di Pier Soderini. Con il ritorno dei Medici a Firenze, nell'estate del 1512, il gonfalonierato ebbe durata annuale e una balia, eletta il 16 settembre e prorogata, di cinque anni in cinque anni, fino al 1527, sancì il ripristino della struttura costituzionale in vigore prima del 1494.<lb/> Dal maggio 1527 all'agosto 1530 la coalizione antimedicea rimise in funzione il consiglio maggiore e gli ottanta, ma la balia del 20 agosto 1530 sancì il ritorno definitivo dei Medici. Il 4 aprile 1532 il parlamento affidò a dodici riformatori (una commissione della balia del 1530) l'incarico di trasformare lo Stato, e il 27 aprile successivo entrò in vigore la costituzione del principato mediceo.<lb/> Dal XIII al XVI secolo il territorio soggetto al comune fiorentino si ampliò, raggiungendo una dimensione regionale. Fino al 1343 la città fu divisa in sesti e da quell'anno si passò alla divisione in quartieri. A ciascun sesto prima e quartiere poi era aggregato un settore del contado (il territorio più prossimo alla città) e del " distretto " (il territorio posto al di là del contado, con tutte le città assoggettate e i rispettivi contadi), ai fini dell'organizzazione territoriale, dell'amministrazione finanziaria, giudiziaria e militare. Continuò l'antica ripartizione del territorio in popoli, pivieri, comuni, ville, castelli, riuniti nelle " Leghe di popoli ". Queste, con relative compagnie di armati, furono istituite nel contado con la costituzione del 1250 ed estese al distretto nel 1293, e costituivano l'ossatura della milizia comunale. Nella città, le venti compagnie armate del popolo del 1250 furono ridotte a diciannove con la riforma del 1306 e a sedici nel 1343, quando la città fu divisa in quartieri, ripartiti ciascuno in quattro gonfaloni. I gonfalonieri che erano al comando delle compagnie costituivano, come abbiamo accennato poc'anzi, uno dei collegi della signoria. Nel contado e nel distretto furono create man mano circoscrizioni affidate ad ufficiali nominati e controllati dal governo fiorentino: vicariati comprensivi di più podesterie, podesterie autonome e capitanati.<lb/> Il controllo economico sulle comunità fu attribuito, dal 1420, ai " cinque conservatori del contado e dominio fiorentino ". Magistrature particolari provvedevano alla difesa e al controllo delle città assoggettate : i sei ufficiali di Arezzo (dal 1385), i dieci di Pisa, i consoli del mare (dal 1421), i quattro " commissari " di Pistoia, eccetera.<lb/> Fin dal XIV secolo gli " ufficiali delle castella " soprintendevano alle fortificazioni, funzione questa assunta nel tardo XV secolo dagli operai di palazzo.<lb/> La direzione della politica estera della repubblica fiorentina era affidata alla signoria.<lb/> In occasione, però, delle numerose guerre si succedettero commissioni temporanee con balia sugli affari militari. Nel 1383 furono istituiti i dieci di balia o della guerra, il cui ufficio fu prorogato e rinnovato fino al 1480; essi provvedevano all'organizzazione militare della repubblica e amministravano -- con la signoria ed i collegi - la politica estera.<lb/> Uguali funzioni svolsero gli otto di pratica, che dal 1480 sostituirono i dieci nei periodi in cui i Medici riacquistarono il predominio a Firenze.<lb/> Fin dal XIV secolo, parallelamente alla decadenza e al disuso delle milizie comunali, si affermò il ricorso ai mercenari stranieri per assoldare e controllare i quali furono istituiti, nel 1337, gli ufficiali della condotta e gli ufficiali dei difetti; le competenze di questi ultimi passarono, nel 1478, all'ufficio della condottaNel 1506, la riforma delle milizie comunali patrocinata da Niccolò Machiavelli, allora segretario dei dieci di libertà e pace (la denominazione assunta dai dieci di balia dopo il 1494), portò alla formazione di compagnie di fanti nel contado e nel distretto (escluse le città murate) e alla creazione dei nove conservatori dell'ordinanza e milizia. Seguì, nel 1512, l'istituzione della milizia a cavallo e, nel 1528, la creazione della milizia cittadina a Firenze. I nove dell'ordinanza e milizia, che agivano alle dipendenze dei dieci, furono aboliti al ritorno dei Medici nel 1512 e ripristinati nel 1527; essi soprintendevano alle milizie comunali e giudicavano i reati militari.<lb/> L'amministrazione finanziaria della repubblica fiorentina si avvaleva, per le entrate, di imposte dirette ed indirette, di prestiti volontari e forzosi, dello sfruttamento dei beni demaniali. Le entrate confluivano nella camera del comune, che provvedeva alle spese, affiancata da uffici particolari (la camera dell'arme, i regolatori dalle entrate e delle spese, gli ufficiali del banco degli stipendiati ed altri cui accenneremo più distesamente). Gli ordinamenti canonizzati -- e quindi inviolabili - del 1289 stabilirono la struttura e il funzionamento della camera, retta da quattro camarlinghi, dei quali un religioso (appartenente ai cistercensi di Settimo o agli umiliati di Ognissanti) e tre laici membri delle arti.<lb/> La camera, sorta come ufficio cui faceva capo tutta l'amministrazione finanziaria della repubblica, venne perdendo questa prerogativa parallelamente allo sviluppo del debito pubblico che avvenne al di fuori di essa e si organizzò in strutture autonome. Nel 1303 fu affidata agli ufficiali delle gabelle - con una cassa autonoma dalla camera -- la gestione delle imposte indirette, per meglio coordinarle con il rimborso dei prestiti, e nel 1319 fu istituita una cassa della " Condotta ", per le spese militari, sempre al di fuori dell'amministrazione camerale.<lb/> Alla metà del XIII secolo la città ed il contado fiorentino erano sottoposti al pagamento dell'estimo, la prima imposta diretta ispirata a sia pure imperfetti criteri di proporzionalità. Nel 1293 l'estimo fu esteso al distretto e, in quell'epoca, l'estimo dei magnati fu separato da quello dei popolani. Questo non avvenne nella città dove, anzi, nel 1315, l'estimo fu abolito, pur continuando a gravare sul contado e sul distretto; l'imposta fu brevemente ripristinata per i cittadini durante le signorie del duca di Calabria e del duca d'Atene. Proprio nella riforma dell'estimo voluta dal duca di Calabria furono introdotte la denuncia e la stima reale dei beni tassati. Il lento affermarsi di questo sistema nella determinazione delle quote d'imposta si sarebbe concretizzato, dopo un secolo, nell'istituzione del catasto. Con l'abolizione dell'estimo dei cittadini si ebbe un inasprimento della tassazione indiretta, un aumento del debito pubblico e l'introduzione della gabella delle possessioni, un'imposta sulle terre del contado e del distretto, gravante anche sui cittadini che ne fossero possessori (gabelle si dicevano, in genere, le imposte indirette, ma con lo stesso termine vennero indicate anche imposte dirette aventi carattere di ordinarietà e gettito costante).<lb/> Tra le imposte dirette straordinarie grande sviluppo ebbero le prestanze lo accatti): prestiti volontari o forzosi, con promessa di restituzione o compensazione con altri tributi e - a partire dalla metà del XIII secolo per i prestiti volontari e dalla fine di quel secolo per i forzosi -- con corresponsione di interessi. In corrispondenza al moltiplicarsi delle prestanze si ebbe una serie di commissioni straordinarie alle quali fu di volta in volta affidata la direzione delle finanze comunali (i dodici tesorieri, i dodici sull'ordinamento delle entrate, i quattordici sulla direzione e aumento delle entrate, i dieci sulla lega di Venezia, i sei sulle fortificazioni ed altri). Queste commissioni avevano in genere un proprio camarlingo e a loro era devoluto l'introito di alcune gabelle con cui dovevano far fronte ai mutui contratti a nome della repubblica. Di fronte alle dimensioni raggiunte dal debito pubblico, divenuto in pratica irredimibile, si ricorsenel 1343-1347 al suo consolidamento con la riunione di tutte le prestanze in una massa unica e l'introduzione di una rendita perpetua come titolo di credito privilegiato trasferibile, con un dato saggio di interesse. Tutto questo si realizzò nella creazione del monte comune. Nel corso del XIV e XV secolo, per esigenze particolari, furono creati altri monti che trovarono un'unica amministrazione negli ufficiali del monte comune e delle graticole. Con intenti filantropici e per combattere l'usura, nel dicembre 1495 fu istituito il monte di pietà che dava prestiti su pegno. Con l'inizio del principato mediceo il monte di pietà venne discostandosi dalle finalità originarie, per trasformarsi in un istituto bancario gestito dallo Stato.<lb/> Tra le entrate del comune fiorentino figuravano le rendite dei beni demaniali e dei beni passati al fisco in seguito a condanne politiche o alla mancata osservanza degli obblighi tributari. La tutela dei diritti demaniali, inizialmente affidata al giudice sui diritti del comune, sulla camera e sulla gabella, passò nel 1293 ai sei sopra i diritti del comune, ai quali era anche affidata la direzione dei piani edilizi. Quegli ufficiali, ridotti a tre nel 1307, furono temporaneamente aboliti nel 1308, quando le loro competenze passarono agli ufficiali delle gabelle, e nuovamente istituiti nel 1322, con allargate mansioni. L'ubicazione del loro ufficio fece sì che i sei venissero denominati ufficiali di torre. L'amministrazione dei beni confiscati per motivi politici o fiscali era affidata, dagl'inizi del XIV secolo ad un ufficiale forestiero e ad una commissione cittadina, l'ufficio dei beni dei ribelli.<lb/> Nel 1364 furono conferite agli ufficiali di torre le competenze di cinque altri uffici: delle gabelle, dei beni dei ribelli, delle mulina, del mare e l'ufficio delle vie, ponti e mura.<lb/> In seguito a ciò si dissero ufficiali di torre e delle cinque cose. Nei periodi d'intensa lotta politica l'ufficio dei beni dei ribelli riacquistò la propria autonomia. Gli archivi degli uffici assorbiti dagli ufficiali di torre si trovano attualmente riuniti in quello dei capitani di parte guelfa, dove confluirono in seguito al passaggio, avvenuto nel 1549, delle competenze degli ufficiali di torre ai capitani di parte.<lb/> La provvisione del 22 mag. 1427 innovò il sistema fiscale della repubblica fiorentina istituendo il catasto: il calcolo dell'imposta, gravante anche sui cittadini, era fatto in base alle denunce (portate) presentate da ogni nucleo familiare, con la descrizione dei componenti, dei beni mobili e immobili posseduti e degli aggravi da detrarre. I dieci ufficiali del catasto stabilivano le quote di imposta in proporzione alla rendita complessiva risultante da ogni denuncia.<lb/> Il regime fiscale dei cittadini, dei contadini e dei distrettuali era diverso. Le chiese, i monasteri, le opere pie, le confraternite laicali e le corporazioni artigiane erano esenti dall'imposta, ma i loro beni furono censiti nel 1427 e quelli del clero lo furono nuovamente nel 1478. Questi enti erano soggetti soltanto ad imposte straordinarie sotto forma di donativi o prestiti. Il censimento catastale avrebbe dovuto rinnovarsi ogni tre anni, ma lo fu molto più raramente e spesso in tempi diversi nella città, nel contado e nel distretto.<lb/> Una nuova riforma fiscale avvenne tra la fine del 1494 e gli inizi del 1495, con l'istituzione della decima: soltanto i beni immobili venivano tassati e l'imposta ammontava alla decima parte della loro rendita annua. Nel contado il nuovo sistema di tassazione fu introdotto dopo un decennio, mentre non fu applicato ai distrettuali, tassati con una imposta annua fissa. Per i beni ecclesiastici il pontefice dette solo nel 1516 il permesso di estendere la decima ai beni patrimoniali dei chierici e a quelli che sarebbero stati acquistati in futuro dagli enti ecclesiastici. Fin dal XIII secolo, il conio e il controllo sulla circolazione delle monete fiorentine furono affidati a due ufficiali - uno dell'arte del cambio e l'altro di calimala - che furono denominati signori e maestri di zecca. A partire dal 1324, essi furono coadiuvati da un ufficio del saggio. Ai maestri di zecca era affidata anche la repressione dei reati di falsificazione monetaria.<lb/> L'amministrazione giudiziaria della repubblica fiorentina era affidata, alla fine del XIII secolo, al podestà, al capitano del popolo e al giudice degli appelli, e la giurisdizione di quei magistrati era integrata nel contado e nel distretto da quella dei vicari, podestà e capitani e, in minima parte, da corti elette dalle varie comunità.<lb/> La giurisdizione del podestà era piena nel civile e nel penale e a lui spettava dare esecuzione alle sentenze del tribunale ecclesiastico e perseguire chi avesse offeso il capitano del popolo o la sua " famiglia ". Alcuni tra i giudici del podestà (i giudici dei malefici) -- tre, ciascuno per due sestieri, secondo lo statuto del 1325 - esercitavano la giurisdizione penale; la loro competenza era subordinata a quella del podestà e si estendeva al contado e al distretto. Nello statuto del comune di Firenze del 1415 i giudici dei malefici sono quattro, dei quali due della corte del podestà - ciascuno per due quartieri --, uno di quella del capitano del popolo e uno dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia, magistrato istituito nel dicembre 1306. Al capitano del popolo era affidata in modo particolare la difesa dei popolani dalle violenze dei magnati e la protezione dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia. Egli aveva in materia civile e penale una competenza in gran parte complementare di quella del podestà.<lb/> Di fronte al giudice degli appelli era dato ricorrere contro i lodi, le sentenze, i provvedimenti degli ufficiali " intrinseci " ed " estrinseci " e contro le sentenze civili del podestà e del capitano del popolo. Le sentenze penali dei due magistrati erano inappellabili.<lb/> Quando le sentenze del giudice degli appelli differivano dal provvedimento contro cui si era ricorsi, era ammesso il secondo appello di fronte al capitano o al podestà.<lb/> Al giudice degli appelli era anche affidato il " sindacato " sul podestà, sul capitano, sui rettori del contado e distretto e sulla gran parte dei pubblici ufficiali.<lb/> Una provvisione del dicembre 1306 istituì un nuovo magistrato con ampia giurisdizione penale e civile, l'esecutore degli ordinamenti di giustizia, la cui principale funzione - svolta fino ad allora dal gonfaloniere di giustizia - era appunto quella di assicurare l'osservanza degli ordinamenti.<lb/> All'esecutore fu affidato il sindacato sui titolari delle principali magistrature, tra cui il podestà, il capitano del popolo, l'esecutore che l'aveva preceduto, il giudice degli appelli.<lb/> Quest'ultimo conservava il sindacato su cariche di minore importanza e giudicava anche le cause d'appello contro le sentenze civili dell'esecutore.<lb/> E da notare che la signoria aveva giurisdizione sulle cause sottopostele volontariamente o per l'impossibilità di adire i tribunali ordinari.<lb/> Fin dal secolo XIlI le curie consolari delle arti risolvevano le controversie insorte tra i membri delle rispettive corporazioni, concernenti " res ad artem spectantes "; esse emettevano sentenze rese esecutive dal giudice degli appelli e, in seguito, dall'ufficio della mercanzia; le arti maggiori acquistarono poi la facoltà di dare sentenze definitive e inappellabili; facoltà questa concessa alle arti minori solo per cause di limitata entità.<lb/> La giurisdizione delle curie consolari si allargò notevolmente nel XIV e XV secolo, e si estese ai non immatricolati e a questioni che esulavano dall'esercizio dell'arte.<lb/> Da un accordo tra le arti di calimala, por Santa Maria, lana, cambio, merciai e medici e speziali sorse, nel 1308, l'ufficio della mercanzia. L'anno dopo esso divenne un organo del comune e gli furono affidate le cause relative all'esercizio di rappresaglie e la tutela della sicurezza del commercio fiorentino.<lb/> Nei settembre 1378 fu istituito l'ufficio degli otto di guardia. Questi vigilavano sull'ordine pubblico, prevenendo i reati politici, e provvedevano alla difesa del territorio con l'assoldamento e l'impiego di milizie. Gli otto di guardia allargarono progressivamente il loro potere, ottenendo assai spesso la balia. Originariamente competenti soltanto per l) istruttoria, essi finirono con l'imporre alle magistrature giudiziarie i processi e le sentenze, trasformandosi, alla fine del XV secolo, nel massimo tribunale penale dello stato, con vastissimi poteri di polizia. A loro era affidata, la giurisdizione civile e penale sugli ebreiParallelamente all'allargarsi del potere e della giurisdizione degli otto di guardia si ebbe la decadenza delle magistrature giudiziarie preesistenti. L'attività del giudice degli appelli si interruppe dal 1411 al 1477; secondo gli statuti del 1415, l'appello doveva svolgersi in prima istanza di fronte al capitano del popolo ed in seconda dinanzi all'esecutore. Per le sentenze del capitano il primo appello avveniva davanti all'esecutore, ed il secondo di fronte al podestà. Per le sentenze dell'esecutore invece, il primo appello era di fronte al podestà ed il secondo davanti al capitano.<lb/> Nel 1429 furono istituiti i conservatori di legge che dovevano giudicare i reati degli ufficiali pubblici e, dal 1435, le competenze passarono al podestà. Il capitano del popolo fu abolito nel 1477 e le sue residue funzioni, limitate alla giurisdizione civile, passarono al ripristinato giudice degli appelli. Il capitano del popolo risorse poi brevemente dal 1498 al 1502.<lb/> Una provvisione del 1388 aveva affidato agli " ufficiali della diminuizione dei debiti del monte " la tutela e la cura dei minori di 18 anni e degli adulti bisognosi di un curatore, il cui padre fosse morto senza dar loro un tutore o un curatore. Per assolvere a tali funzioni, nel 1393 furono istituiti i sei ufficiali dei pupilli e adulti, ai quali furono in seguito affidate altre categorie di incapaci. Essi giudicavano le cause civili dei propri sottoposti e quelle penali relative a frodi o furti da loro subiti. Qualora però non sentenziassero entro un anno dall'inizio della causa, la competenza passava al tribunale della mercanzia.<lb/> Oltre alle magistrature giudiziarie centrali, cui finora si è fatto cenno, nel contado e nel distretto provvedevano all'amministrazione della giustizia, entro certi limiti, giusdicenti periferici, nominati e controllati dal governo fiorentino. In genere, nei vicariati la giurisdizione penale era affidata al vicario, mentre i podestà svolgevano la giurisdizione civile. Diversa era la situazione per quei podestà che, essendo titolari di una circoscrizione autonoma, esercitavano anche il penale. Ai capitani era affidata, generalmente, la giurisdizione penale e talvolta quella civile. Molte, comunque, erano le situazioni atipiche.<lb/> Un'importante riforma dell'amministrazione giudiziaria centrale avvenne nell'aprile 1502 con la soppressione definitiva del podestà e del capitano del popolo e l'istituzione del consiglio di giustizia o ruota. Questo si componeva di cinque giudici forestieri, che duravano in carica tre anni e tra i quali, ogni sei mesi, veniva estratto un podestà.<lb/> Il consiglio assumeva collegialmente l'autorità e la giurisdizione propria dei due magistrati soppressi. Al podestà di ruota era attribuita una limitata competenza penale, restando gli otto di guardia i veri depositari della giurisdizione criminale; la provvisione del 29 dic. 1502 abolì gli ufficiali di notte, trasferendone le competenze, relative soprattutto ai reati di sodomia, agli otto di guardia e ai conservatori di legge.<lb/> La struttura e il funzionamento del consiglio di giustizia furono modificati con una provvisione del 6 ag. 1505; i giudici di ruota divennero sei: due svolgevano le mansioni di giudici di prima istanza, a un terzo competeva il primo appello e - per le sole cause provenienti dal contado e dal distretto - il secondo appello, a tre giudici, infine, era affidato il ricorso contro le sentenze del giudice di primo appello. Un terzo appello era ammesso di fronte al consiglio di giustizia riunito in seduta plenaria, quando le sentenze di secondo appello differivano da quelle che le avevano precedute.<lb/> Al podestà di ruota spettava ancora la giurisdizione criminale.<lb/> Una provvisione del giugno 1527 creò il collegio della quarantìa, composto da quaranta membri del consiglio degli ottanta e dai rappresentanti delle principali magistrature. A quel collegio passavano le cause criminali non definite entro venti giorni dagli organi competenti ed esso doveva sentenziare nelle cause relative a " casi di Stato ". L'appello al consiglio maggiore. inizialmente concesso contro le sentenze della quarantìa, fu abolito dopo un anno e l'esecuzione delle sentenze fu affidata alla signoria, ai dieci di libertà e pace e agli otto di guardia. Di lì a poco, comunque, con il principato mediceo l'amministrazione giudiziaria fiorentina conobbe ulteriori riforme e modifiche. </p>
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